Nessun compenso all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria che ha avuto esito negativo e alla quale non ha fatto seguito l'instaurazione della causa.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18123/2020.
Sabato 3 Ottobre 2020 |
Il caso: L'avvocato Tizio ebbe a rappresentare un cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in sede di mediazione obbligatoria in dipendenza della natura della lite - questione locativa - da promuovere in sede giudiziaria.
Espletata negativamente la procedura di mediazione, tuttavia la lite non veniva promossa poiche' stragiudizialmente le parti conciliavano la vertenza; il legale quindi chiedeva la liquidazione del compenso professionale secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice rigettava l'istanza di liquidazione e il legale proponeva opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002; il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale rigettava l'impugnazione, rilevando come la legge non consentiva la liquidazione dell'attivita' professionale svolta in ambito mediatorio e come non concorresse sospetto d'illegittimita' costituzionale della norma.
L'Avvocato ricorre in Cassazione, osservando come una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato debba portare al riconoscimento del diritto al compenso anche per l'espletamento della sola fase di mediazione, in quanto obbligatoria ai fini della successiva instaurazione del procedimento civile, stante la natura paragiurisdizionale di detta procedura.
Per gli Ermellini il motivo è infondato e il ricorso deve essere rigettato, considerato che:
a) espressamente, l'art. 74 del Dpr n. 115 del 2002 limita l'operativita' del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile, eppertanto postula l'intervenuto avvio della lite giudiziale, che non intervenne poiche' le parti raggiunsero accordo stragiudiziale, sicche' la richiesta di compenso sarebbe correlata ad attivita' professionale stragiudiziale;
b) detto limite non puo' esser superato dal Giudice con attivita' d'interpretazione posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa,materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali;
c) correttamente il Giudice ha ritenuto non liquidabile compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non e' seguita la proposizione della lite, poiche' non consentito dalla attuale disciplina legislativa in tema ed un tanto non superabile con l'attivita' d'interpretazione, che in effetti sconfinerebbe nella produzione normativa.
d) peraltro la questione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente nella specie non assume rilevanza posto che il Legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all'attivita' nell'ambito del processo e, non anche, per l'attivita' stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volonta' delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.
Cassazione civile sentenza n. 18123 2020