Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: presupposti

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: presupposti

Con la sentenza n. 19938/2020, pubblicata il 23 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti richiesti per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

Venerdi 2 Ottobre 2020

IL CASO: Una società, alla quale era stato ingiunto dal Giudice di Pace il pagamento di una somma di denaro in favore di un’altra società, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo sia la nullità dell’ingiunzione sia la nullità della sua notificazione, oltre all’insussistenza del credito fatto valere con la procedura monitoria.

Il creditore, nel costituirsi nel giudizio, eccepiva la tempestività dell’opposizione, nonché la sua infondatezza.

L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo mentre, in sede di gravame promosso dal creditore, il Tribunale riformava la sentenza di primo grado, dichiarando l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto proposta tardivamente.

Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla società originariamente ingiunta.

LA DECISIONE: I giudici della Cassazione hanno ritenuto corretta la decisione impugnata e nel rigettare il ricorso hanno osservando che "ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (così, ex multis, Cass. 20850/2018).

In altri termini, secondo gli Ermellini, ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo non basta fornire la prova che la notifica dell’ingiunzione è irregolare, ma è necessario che il debitore ingiuntivo fornisca la prova che, proprio, in virtù della suddetta irregolarità, non è venuto tempestivamente a conoscenza del decreto e, quindi, si è trovato nelle condizioni di non poter attivarsi tempestivamente per proporre l’opposizione nel rispetto del termine dei quaranta giorni dalla notifica previsti dall’art. 645 c.p.c.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.19938 2020

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