“Non può ritenersi sussistente un inadempimento grave del conduttore, stante la grave situazione di emergenza sanitaria a causa del Covid-19, che ha portato all’adozione dei provvedimenti governativi di chiusura degli esercizi commerciali per più di tre mesi" (Tribunale di Palermo, ord. 25/9/2020).
Lo shock economico senza precedenti generatosi a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha di fatto impedito ad una molteplicità indefinita di commercianti di liberarsi dalle obbligazioni contrattuali prime fra tutte l’affitto, strumentali alla loro attività, ha trovato una mitigazione nella normativa emergenziale ispirata, per quanto possibile, al difficile riequilibrio di posizioni opposte.
Il Tribunale di Palermo, richiesto di pronunciare la risoluzione contrattuale per morosità in relazione ad un esercizio commerciale (bar ristorante) ha negato la convalida rigettando l’istanza proposta dal locatore che aveva dedotto inadempimenti sorti durante il periodo di chiusura forzata.
Il conduttore, resistendo alle opposte pretese, ha invocato l’applicazione del Decreto Cura Italia (art. 3 comma 6 bis) nella parte in cui ha previsto che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".
La norma sembra infatti imporre al giudice, che abbia accertato il rispetto a cura del debitore delle misure di contenimento imposte dalla normativa di emergenza, una valutazione atta all’esclusione della responsabilità nell’adempimento delle obbligazioni a suo carico.
Siffatta valutazione, prosegue la difesa del conduttore, porta ad escludere, in punto di diritto, sia il presupposto sia la condizione dell’azione di risoluzione contrattuale, tali essendo l'imputabilità e la non scarsa importanza dell’inadempimento, secondo quanto disposto dagli artt. 1218 e 1455 Codice civile.
In accoglimento di tali tesi difensive il Tribunale, rilevando la sussistenza dei gravi motivi in contrario, rigetta la richiesta di emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile commerciale disponendo il mutamento di rito.