Con la sentenza n. 18123/2020, pubblicata il 31 agosto 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicabilità o meno dell’istituto del patrocinio a spese dello stato ai procedimenti di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
Giovedi 10 Settembre 2020 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata un avvocato che aveva rappresentato in un procedimento di mediazione obbligatoria (in materia di locazione) un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, depositava istanza al Tribunale per la liquidazione del suo compenso professionale per l’attività svolta.
Dopo l’esito negativo della mediazione, la vertenza veniva risolta stragiudizialmente tra le parti. Il Tribunale, ritenendo inapplicabile nei procedimenti di mediazione il patrocinio a spese dello Stato, rigettava la domanda di liquidazione proposta dal legale. Avverso la decisione del Tribunale, quest’ultimo proponeva opposizione ex art 170 dPR 115/02, che veniva anch’essa rigettata.
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal legale il quale formulava anche istanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale per sospetta illegittimità costituzionale degli artt. 74 e 75 dPR 115/02 e delle correlate norme in tema di mediazione, per violazione del diritto di difesa e per la differenziazione ingiustificata con le controversie transfrontaliere. Secondo il ricorrente, una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato deve portare al riconoscimento del diritto del soggetto ammesso al suddetto beneficio anche per l’espletamento della procedura di mediazione, essendo quest’ultima obbligatoria ai fini della successiva instaurazione del procedimento civile.
LA DECISIONE: La Cassazione, oltre a ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, ha rigettato il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
1. la disposizione di cui all’art. 74 dPR 115/02 limita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile. Pertanto, ai fini della sua operatività è richiesto l’avvio della lite giudiziale;
2. il suddetto limite non può essere superato dal Giudice con attività d'interpretazione, in quanto verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa, materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali;
3. il legislatore con il d.lgs. 28/2010 non ha omesso ogni considerazione in merito alla questione del patrocinio dello Stato. Infatti ne ha fatto espresso richiamo con il comma 5 bis dell’art. 17, precisando che dal procedimento di mediazione non possono conseguire oneri economici a carico dello Stato.
Cassazione civile sentenza n.18123 2020