La costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude il mantenimento anche nella separazione

A cura della Redazione.
La costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude il mantenimento anche nella separazione
Mercoledi 9 Settembre 2020

Si segnala l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 30 gennaio 2020 che, nel ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza, si pronuncia in merito alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento per il coniuge separato che vada a convivere con altra persona.

Il caso: Nell'ambito di un procedimento di separazione, all'esito della fase presidenziale, il tribunale assegnava alla moglie la casa coniugale, di proprietà del marito, oltre a riconoscerle un assegno di mantenimento di 550,00 euro, oltre al mantenimento per il figlio.

Successivamente, la moglie si trasferiva stabilmente con il figlio presso l'abitazione del nuovo compagno, e pertanto, alla luce della mutata situazione sentimentale della ex, il marito chiedeva la modifica delle condizioni di separazione, a cui si opponeva la moglie, che affermava, nel corso dell'udienza, che di era dovuta trasferire con il minore presso il proprio convivente in ragione della situazione di degrado in cui si trovava l’abitazione familiare.

Il Tribunale, nell'accogliere il ricorso del marito, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento, sul punto ribadisce quanto segue:

a) la ratio della regola posta dall'art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'«habitat» domestico dei figli minori e postula la permanenza del legame ambientale del minore con l’abitazione, legame che nel caso di specie deve ormai dirsi venuto meno, a nulla rilevando le circostanze di fatto che hanno indotto la ricorrente a trasferirsi presso l’abitazione del proprio compagno;

b) il principio secondo cui la costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude l'assegno di mantenimento è stato espressamente sancito in tema di assegno divorzile, ma è perfettamente mutuabile alla materia della separazione personale per l'eadem ratio;

c) infatti, anche in caso di separazione legale dei coniugi, e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, indipendentemente dalla "risoluzione del rapporto coniugale" (assai più che probabile) si opera una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale avente rilievo costituzionale, in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà coniugale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno.

Allegato:

Tribunale Salerno ordinanza 30 gennaio 2020

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