Cassazione: l'assegnazione della casa coniugale viene revocata? Aumenta L'assegno di mantenimento

Cassazione: l'assegnazione della casa coniugale viene revocata? Aumenta L'assegno di mantenimento
Martedi 7 Gennaio 2014

In un giudizio di separazione giudiziale il Tribunale condanna il marito a corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, non autosufficiente, e della moglie, alla quale viene assegnata la casa coniugale.

In sede di gravame, accertato che la figlia svolge in effetti un'attività lavorativa che la rende economicamente indipendente, il giudice di appello revoca l'assegno di mantenimento alla figlia e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ma, nel contempo, valutata la necessità per quest'ultima di reperire altra idonea abitazione, provvede ad aumentare l'importo dell'assegno disposto in suo favore.

Il marito impugna la sentenza di secondo grado ritenendola ingiusta per avere il giudice di appello elevato l'importo sulla base dei redditi del solo obbligato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28001 del 16/12/2013 ribadisce due principi di diritto in materia di assegno di mantenimento:

1) Secondo  l'art. 156 c.p.c., comma 2, il giudice deve determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato", mentre l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. Civ;

2) Qualora il giudice revochi l'assegnazione della casa coniugale, avendo con ciò modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti ed essendo venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge,  egli potrà e dovrà valutare se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto ed eventualmente provvedere ad aumentarlo.

 

Leggi il testo integrale della sentenza.

 

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