Cass. civ. Sez. I, Sentenza n. 28001 del 16/12/2013

Cass. civ. Sez. I, Sentenza n. 28001 del 16/12/2013
Martedi 7 Gennaio 2014

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza in data 27 febbraio 2003 il Tribunale di Barcellona P. G. pronunciava la separazione giudiziale fra i coniugi G. A. e Gr.Ma., rigettando le domande di addebito dagli stessi rispettivamente proposte; poneva altresì a carico del G. un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Gi., maggiorenne ma ancora priva di autosufficienza sul piano economico, e della moglie, alla quale assegnava la casa coniugale.

1.1 - La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata in data 20 giugno 2008, in parziale accoglimento del gravame proposto dal G., affermata, sulla base degli accertamenti demandati alla Polizia tributaria, che la figlia Giovanna svolgeva da tempo attività lavorativa, tale da renderle pienamente autosufficiente sul piano economico, revocava l'assegno disposto per il mantenimento della stessa e, conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale alla Gr.. Considerata l'esigenza di quest'ultima di reperire una nuova abitazione, l'assegno già stabilito in favore della stessa veniva elevato con decorrenza dalla decisione di appello, fino ad Euro 400,00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat.

Venivano, infine, interamente compensate le spese processuali.

1.2 - Per la cassazione di tale decisione il G. propone ricorso, affidato a due motivi. La Gr. non svolge attività difensiva.

 

Motivi della decisione

2. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6 nonchè insufficiente o illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. e n. 5, per aver la Corte territoriale modificato l'assegno in favore della Gr.

senza che la stessa avesse proposto impugnazione in via incidentale avverso il capo della decisione di primo grado relativo alla determinazione dell'assegno stesso e per aver comunque elevato il relativo importo sulla base del reddito del solo onerato.

2.1 - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 190 e 352 c.p.c., per aver la Corte d'appello, trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19 maggio 2008, e per aver emesso la decisione, il 16 giugno 2008, in violazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c..

3 - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1 - Quanto al primo motivo, deve constatarsi che lo stesso ricorrente da atto che la Gr., nella comparsa di costituzione in appello, espressamente richiese, in caso di accoglimento delle domande del G., di "elevare l'assegno di mantenimento in misura tale da consentire la locazione di un immobile similare alla casa coniugale, quindi nel centro urbano di (OMISSIS)".

Trattasi all'evidenza di appello incidentale condizionato alla fondatezza di quello principale (sulla cui ammissibilità cfr. Cass., 23 settembre 2004, n. 19145), ritualmente proposto, avuto riguardo alla natura camerale del giudizio di impugnazione in materia di separazione giudiziale dei coniugi, indipendentemente dal termine di cui all'art. 343 c.p.c. (Cass., 20 gennaio 2006, n. 1179; Cass., 2 luglio 2007, n. 14695; Cass., 21 novembre 2008, n. 27775).

3.2 - Per completezza di esposizione vale bene richiamare il recente orientamento di questa Corte secondo cui l'art. 156 c.p.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato", mentre l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorchè il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale, è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto (Cass., 20 aprile 2011, n. 9079).

4 - Del pari infondato è il secondo motivo, in considerazione dell'inapplicabilità delle prescrizioni inerenti alle memorie conclusionali nel rito camerale che, come evidenziato, contraddistingue il giudizio di appello in materia di separazione e di divorzio (cfr. Cass., 12 gennaio 2007, n. 565), fermo il rispetto, in concreto, del diritto di difesa delle parti, che nella specie non si assume - nè risulta - altrimenti violato.

5 - Al rigetto dell'impugnazione non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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