Per effetto dell' art. 10 del DLGS 23/2011 e dell'art. 26 del DLGS 104/2013 la tassazione sugli atti di trasferimento immobiliare (compravendite e donazioni) subisce diverse modifiche che riguardano principalmente l'imposta di registro e le cosiddette imposte ipocatastali. Abolita inoltre l'imposta di bollo su tutti gli atti di trasferimento immobiliare.
NOVITA':
Abbiamo aggiornato l'applicazione di calcolo disponibile su questo sito che, oltre a calcolare le imposte secondo la nuova normativa, fornisce anche l'indicazione del risparmio (o del maggior esborso) rispetto allo scorso anno, consentendo tra l'altro di sviluppare il calcolo completo come nel 2013.
Casa cambia
L'imposta di registro per gli atti non soggetti ad IVA e relativi ad immobili con agevolazione "prima casa" scende dal 3% al 2%. ma non potranno usufruire dell'agevolazione prima casa le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli).
Per gli immobili non classificabili come "prima casa" l'imposta di registro sale al 9% (dal precedente 7%).
Sempre a partire dal 2014 debutta il valore minimo di € 1.000,00 per l'imposta di registro che penalizzerà inevitabilmente gli atti relativi a immobili di basso valore, come ad esempio posti auto o garage (v. esempio 2).
L' imposta di registro fissa negli atti di compravendita immobiliare soggetti a IVA passa da € 168,00 agli attuali € 200,00.
L'imposta ipotecaria e catastale saranno determinate nella misura fissa di € 50,00 oppure di € 200,00 a seconda del venditore e della tipologia dell'immobile, mentre in precedenza potevano essere calcolate in percentuale (2% l'imposta ipotecaria e 1% quella catastale, con un minimo di € 168,00).
Infine vi è l'esenzione per tutti gli atti immobiliari dell' imposta di bollo (€ 230,00), dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, questi ultimi detti anche "diritti di trascrizione ipotecaria", che pesavano rispettivamente per € 25,00 ed € 65,00.
Pro e contro
Dalle prime simulazioni di calcolo effettuate con la nostra applicazione emerge una sensibile riduzione delle imposte di compravendita per la prima casa quando il venditore è un privato mentre il risparmio si assottiglia notevolmente se l'atto è soggetto a IVA.
Esempio 1
per un abitazione con agevolazione prima casa del valore di € 180.000 acquistata da un privato si risparmiano a conti fatti € 2.356,00.
Il risparmio scende a € 224,00 se lo stesso immobile è soggetto all'IVA del 4%, ad esempio se si acquista dall'impresa costruttrice entro i 5 anni dall'ultimazione dei lavori.
Le cose cambiano invece per acquisti immobiliari di modesto valore, come nel caso delle pertinenze vendute separatamente.
Esempio 2
per un posto auto del valore di 4000 euro nel 2013 si pagavano imposte per € 936,00 (€ 280 imposta di registro + € 168 imposta ipotecaria + 168 imposta catastale + € 320 tra bollo e trascrizione ipotecaria) mentre adesso, per effetto del tetto minimo all'imposta di registro, il totale delle imposte sale a € 1.100 (€ 1.000 + € 50 + € 50).
Applicabilità delle nuove norme
Come spesso accade al momento dell'introduzione di nuove disposizioni di legge, i casi particolari non sono quasi mai contemplati dal dettato normativo.
Se da un lato sembra scontato che le nuove disposizioni sui trasferimenti immobiliari si applichino a tutti gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, resta qualche dubbio sugli atti stipulati nel 2013 ma registrati nel 2014.
L'ipotesi più acceditata è che si continui ad applicare la tassazione del 2013 ma al riguardo è preferibile attendere i chiarimenti ministeriali o dell'Agenzia delle Entrate.