Martedi 31 Dicembre 2013 |
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 19 dicembre 2013, ha emanato i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2014 (cfr. tabella allegata). I tassi soglia sono stati calcolati secondo il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 in vigore dal 14 maggio scorso (1).
Le segnalazioni sono inviate dagli intermediari alla Banca d’Italia e tengono conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate nell’agosto 2009 e delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Banca (2) nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella nota metodologica al Decreto del 24 dicembre 2009.
Come previsto dall’art. 2 della legge 108 / 1996, si è tenuto conto delle decisioni di politica
monetaria assunte dalla BCE per apportare sui tassi rilevati una correzione al ribasso pari alla media delle variazioni del tasso BCE negli ultimi due trimestri (-13 basis point).
I tassi effettivi globali medi (TEGM) registrati nel terzo trimestre del 2013 presentano le
variazioni più consistenti per le seguenti categorie:
- sono in diminuzione i tassi del leasing immobiliare a tasso fisso (-54 bp) e quelli dei prestiti
contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione fino a 5.000 euro (-41 bp);
- risultano invece in aumento i tassi degli scoperti senza affidamento oltre 1.500 euro (+36 bp).
Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli oneri
direttamente a carico dei clienti (già inclusi nel calcolo del TEG) e di quelli sostenuti dagli
intermediari, si riportano i dati medi di sistema per il terzo trimestre 2013, aggregati in tre categorie di operazioni.
In proposito, si rammenta che la legge 108 / 96 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto [...] all'opera di mediazione” (3). La rilevazione statistica evidenzia una notevole variabilità dei compensi percepiti, a volte determinata dalle differenti attività svolte dai mediatori per ciascuna tipologia di finanziamento.
Compenso di mediazione percepito dai soggetti iscritti all'albo dei Mediatori Creditizi ex art. 16 della L. 108/96 percentuale sul capitale finanziato - dato medio ponderato per il numero di operazioni concluse tramite mediatori nel periodo 1 luglio – 30 settembre 2013:
Finanziamenti alle imprese |
1,24 % |
Finanziamenti alle famiglie |
5,27 % |
Mutui ipotecari |
2,46 % |
NOTE:
1 Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 e del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
2 Le Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia.
3 La legge non stabilisce un parametro massimo per gli oneri di mediazione, differentemente da quanto avviene per i tassi effettivi globali medi.
Fonte: Banca d'italia
APPLICAZIONE per il CALCOLO del TASSO di USURA
In seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013 abbiamo aggiornato la nostra applicazione online gratuita per il calcolo e la verifica del superamento del tasso di usura.
Per le note metodologiche sulle tipologie di operazioni finanziarie e sulla determinazione del tasso soglia vedi il Decreto pubblicato.
INTERESSI MORATORI
Art. 3, comma 4 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2013
"4. I tassi effettivi globali medi (TEGM) di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali."
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