Nuovi coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto da gennaio 2014

A cura della Redazione.
Nuovi coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto da gennaio 2014
In seguito all'aggiornamento del tasso di interesse legale il Ministero ha adeguato i coefficienti per il calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalize.
Mercoledi 1 Gennaio 2014

Dopo l' aggiornamento del tasso di interesse legale (1% dall' 1/1/2014), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto che aggiorna la tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite vitalizie che entrano in vigore dal primo gennaio 2014.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2013.

 

Conseguentemente abbiamo aggiornato l'applicazione per il calcolo dell'usufrutto e della nuda proprietà.

 

Per chi desidera consultare i coefficienti precedenti è disponibile la tabella interattiva, dove è possibile indicare l' anno di riferimento.

 

Ecco il testo del decreto ministeriale pubblicato:

 


 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013

 

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

(GU n.303 del 28/12/2013)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti»;

Visto il decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

 

Decreta:

 

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 100 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 100 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

 

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014.

 

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale  delle finanze Lapecorella

Il ragioniere generale dello Stato Franco

 

Allegato

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e  delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse  dell'1 per cento.

 

Età Usufruttuario

(anni compiuti)

Coefficiente

da 0 a 20 95,00
da 21 a 30 90,00
da 31 a 40 85,00
da 41 a 45 80,00
da 46 a 50 75,00
da 51 a 53 70,00
da 54 a 56 65,00
da 57 a 60 60,00
da 61 a 63 55,00
da 64 a 66 50,00
da 67 a 69 45,00
da 70 a 72 40,00
da 73 a 75 35,00
da 76 a 78 30,00
da 79 a 82 25,00
da 83 a 86 20,00
da 87 a 92 15,00
da 93 a 99 10,00

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