Sabato 14 Dicembre 2013 |
Nuovo tasso dal 2014.
Il tasso di interesse legale, che per due anni è rimasto al 2,5%, scende di un punto e mezzo percentuale, tornando così al livello del 2010 (v tabella storica dei tassi).
Il nuovo saggio di interesse legale è stato fissato, con apposito decreto ministeriale, nella misura dell' 1% a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ricordiamo che le modalità di aggiornamento del tasso di interesse legale sono disciplinate dall' Art. 1284 del Codice Civile che stabilisce tempi e metodi per il suo adeguamento. Inizialmente il suo valore era determinato con leggi ordinarie mentre dal 1999 ad oggi le variazioni sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Applicazioni Correlate.
Le applicazioni del nostro sito che utilizzano il tasso di interesse legale sono state aggiornate con il nuovo valore che, ricordiamo, entra in vigore a partire dal primo gennaio 2014.
Vedi anche le altre applicazioni di questo sito.
Di seguito il testo del decreto ministeriale.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 dicembre 2013
Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
(GU n.292 del 13/12/2013)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all' 1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2013
Il Ministro: Saccomanni