Il Consiglio dei Ministri ha approvato pochi giorni fa lo schema di decreto legislativo attuativo dei principi enunciati dalla legge delega del 10/12/2012 n.219 recante disposizioni in materia di filiazione e riconoscimento dei figli “nati fuori dal matrimonio”, dicitura, questa, che riassume in sé il significato normativo ed etico della legge stessa, volta alla completa equiparazione tra i figli nati da coppie unite in matrimonio e i figli nati da coppie non legate dal vincolo matrimoniale.
Non vi è più alcuna distinzione, neppure terminologica: tutti sono “figli”, con pari diritti e pari dignità.
In sintonia con tale obiettivo, lo schema di decreto legislativo, da un lato “rivisita” le disposizioni del codice civile sopprimendo da esse le parole “legittimo”, “legittimato” ecc. e “naturale”, introducendo, laddove necessario, la nuova dicitura “figli nati fuori dal matrimonio”, e al tempo stesso introduce modifiche alle norme codicistiche che disciplinano le azioni di stato (disconoscimento e riconoscimento giudiziale di paternità, azione di reclamo dello stato di figlio, riconoscimento per difetto di veridicità ecc.) e più in generale a quelle sulla filiazione.
Al riguardo, in questa sede preme evidenziare un articolo, introdotto ex novo nel nuovo contesto normativo, che introduce una importante novità in tema di rapporti tra nonni e nipoti: l'art. 317 bis nuovo testo prevede il diritto dei nonni (degli ascendenti) “di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, sancendo quindi un diritto che è speculare rispetto a quello del minore “ di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, esplicitato molto chiaramente già nella Legge del 2006 n. 54 sull'affidamento condiviso.
A tale diritto – e questo è l'aspetto più interessante – viene collegata, per la prima volta, la possibilità di agire in giudizio per rendere concreto il suo esercizio, qualora sorgano problemi o conflitti: infatti al comma 2, si prevede che “ l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore”.
La competenza a decidere questo tipo di controversie spetta al Tribunale per Minorenni, stante il richiamo all'art. 336 2° comma c.c., che a sua volta rimanda all'art. 38 delle disp. Att. , che naturalmente dovrà decidere tenendo sempre presente l'esclusivo e primario interesse del minore.