Alcuni quotidiani riportano un estratto delle novità che il legislatore sta pensando di introdurre nel codice di procedura civile, con la motivazione (o scusa?) di snellire il processo civile.
In realtà alcune di esse sono volte, a mio personalissimo parere, a comprimere ancora una volta il diritto di difesa di ogni cittadino, costituzionalmente garantito, con provvedimenti che hanno una portata più punitiva che costruttiva.
Motivazione a pagamento
La prima che lascia alquanto perplessi e che nulla ha a che fare con la semplificazione della giustizia è quella che prevede che il giudice di primo grado possa decidere la causa mediante il solo dispositivo contenente l'esposizione dei fatti e le norme su cui si basa la decisione: se poi il cittadino vuole fare appello e quindi conoscere le motivazioni in fatto e in diritto per poterle eventualmente confutare in secondo grado, deve pagare quel che sembra una sorta di “penale”, ossia una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo.
E noi tutti sappiamo che con l' aumento indiscriminato del C.U. degli ultimi anni, sopratutto in grado di appello, tale possibilità viene di fatto preclusa.
Responsabilità dell’avvocato
Ma non è tutto; al fine di limitare il più possibile le controversie – e colpire ancora una volta l'avvocatura – si prevede la responsabilità in solido dell'avvocato ex art. 96 c.p.c. qualora sia evidente (?) che la lite è temeraria.
E' invero prevedibile che un simile “potere” volto a "responsabilizzare" l'avvocatura possa finire per condizionare fortemente l' autonomia di giudizio e la libertà di decisione dell'avvocato, che, temendo di incappare nella censura di temerarietà, decida di rinunciare alla difesa di posizioni che, anche alla luce di interpretazioni e orientamenti giurisprudenziali ondivaghi, avrebbero potuto in realtà conseguire un esito vittorioso.
Ma vi è di più: se si ritiene di dover responsabilizzare l'avvocato, imponendo a suo carico una sanzione qualora intraprenda una causa che si presume temeraria, significa presupporre una grave negligenza del legale, che, non soggetto ad alcun deterrente personale e incurante del reale interesse del cliente, con leggerezza decide di affrontare una causa che sa essere temeraria.
Al di là dei facili stereotipi, non è accettabile tale evidente tentativo di mortificare ulteriormente la categoria.
Tali disposizioni, a mio avviso, non risolvono i problemi dell'apparato giustizia, che, peraltro, ha subito proprio di recente un ulteriore “appesantimento”, dovuto ad una indiscriminata eliminazione delle sezioni distaccate dei tribunali, il cui unico effetto è stato quello di ingolfare le cancellerie e creare caos e disagi per tutti gli operatori del diritto.
Altre novità
Altre modifiche riguardano: il giudice unico in appello, sanzioni pecuniarie a carico del debitore, che sia stato condannato ad obblighi di fare, per ogni giorno di inadempimento, preliminare CTU in caso di controversie ad alto tasso tecnico per la quantificazione del danno, potere del giudice, per le cause semplici, di disporre il passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario di cognizione, in caso di controversie semplici.