Con l’ordinanza n. 18305/2020, pubblicata il 3 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’idoneità o meno, ai fini dell’interruzione o sospensione della prescrizione del credito dell’amministrazione finanziaria, dell’iscrizione dell’ipoteca sui beni del contribuente debitore.
Martedi 8 Settembre 2020 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata il Tribunale, in accoglimento del ricorso promosso da un contribuente avverso tre cartelle di pagamento notificatole dall’INPS, dichiarava i crediti in esse indicati prescritti per il decorso del termine quinquennale di prescrizione. La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’ente creditore. Il gravame veniva rigettato dalla Corte di Appello la quale confermava l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati con le cartelle di pagamento originariamente impugnate. La questione giungeva così all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione la quale deduceva, fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata per non avere la Corte territoriale riconosciuto all'iscrizione ipotecaria, effettuata a carico del debitore, efficacia sospensiva del decorso del termine di prescrizione, quale atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che:
1. l'effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, comma primo, cod. civ., è da ricollegare alla notificazione dell'atto con il quale « si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo»;
2. sia l’effetto interruttivo sia quello sospensivo della prescrizione è da ricollegare all'atto di pignoramento in quanto con tale atto viene introdotto il giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l'atto stesso risulti regolarmente notificato al debitore, mentre l’atto di precetto è solo idoneo a produrre un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo;
3. l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602 non è atto con cui ha inizio ( «si inizia») il giudizio esecutivo;
4. come affermato in più occasioni da parte degli stessi giudici di legittimità l'art. 2943 del codice civile nel prevedere che il compimento di alcuni atti giudiziali hanno efficacia interruttiva della prescrizione si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio;
5. pertanto, deve escludersi l'efficacia interruttiva permanente all'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. nr. 692 del 1973. Piuttosto a tale iscrizione può riconoscersi l'idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei tutte le volte in cui essa presenti i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma dell'art. 2943, comma 4, cod.civ., e cioè tutte le volte in cui essa integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito.