Separazione: rapporti tra revoca della assegnazione della casa coniugale e importo dell' assegno

Separazione: rapporti tra revoca della assegnazione della casa coniugale e importo dell' assegno
Martedi 4 Agosto 2015

In un procedimento di separazione personale il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, dispone un aumento dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie, alla quale è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale, pari a € 800,00.

La moglie ricorre in Cassazione, ritenendo tale importo non sufficiente.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15272 del 21/07/2015, rigetta il ricorso, evidenziando che:

  1. E' principio consolidato che anche in sede di separazione l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;

  2. Un indice del tenore di vita può essere dato dalla disparità di posizioni economiche tra i coniugi; nel caso di specie la posizione del marito, ex diplomatico, è indubbiamente più vantaggiosa, essendo titolare di pensione e godendo di redditi derivanti da locazioni immobiliari;

  3. La casa coniugale, in mancanza di figli minori o di maggiorenni non autosufficienti, non può essere assegnata al coniuge, sia pure economicamente più “debole” e privo di abitazione: in questo caso, però, il giudice, nel quantificare l'assegno di mantenimento, può tener conto dello svantaggio economico conseguente al mancato godimento della casa coniugale.

  4. Va sottolineato però che l'ammontare dell'assegno di mantenimento non deve essere sempre e comunque direttamente proporzionale al canone di mercato dell'immobile che il coniuge deve lasciare; esso infatti può essere quantificato in relazione ad una diversa sistemazione, in una abitazione anche eventualmente più modesta, purchè decorosa.

    Alla luce di quanto sopra, per gli Ermellini il giudice di appello ha correttamente applicato tali principi e parametri (compresa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie), avendo elevato l'importo dell'assegno, rispetto al giudice di primo grado, sia pure in misura inferiore a quella richiesta dalla appellante.

 

Leggi il testo dell'ordinanza.

 

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