Il dolore per la perdita del proprio cane va a ledere la sfera emotiva del padrone, e pertanto costituisce un danno che va risarcito.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Brescia nella sentenza n. 2841/2019.
Giovedi 10 Settembre 2020 |
Il caso: Con atto di citazione Tizio conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la Caia, esponendo che:
- aveva affidato alla convenuta, presso l'allevamento canino di cui era titolare, il proprio cane di razza corso, perché venisse coperta da un maschio; qualche giorno dopo l'attore veniva notiziato della scomparsa del cane che era avvenuta nella campagna circostante;
- l'attore, appena avuta notizia dello smarrimento del cane, aveva dato immediatamente corso ad approfondite ricerche della propria cagna, non portando, tuttavia, tali ricerche al ritrovamento del cane;
- dopo la perdita della propria cagna, Tizio aveva sviluppato un disturbo depressivo, con sofferenza e perdita del sonno, tanto che lo stesso si era visto costretto a ricorrere a terapia psicologica di sostegno da parte di uno psicologo.
- chiedeva pertanto il risarcimento della somma di Euro 4.000,00 a titolo di danno patrimoniale, di cui Euro 3.000,00 per il valore economico del cane ed Euro 1.000,00 per i costi sostenuti per le ricerche, nonché la somma di Euro 10.000,00, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - danno morale - subito per la perdita del proprio animale d'affezione.
Il tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, in merito al danno non patrimoniale precisa quanto segue:
a) è rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicché non può considerarsi come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito;
b) il danno derivante da perdita da animale da compagnia è risarcibile, posto che il rapporto tra padrone e animale d'affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall'art. 2 della Costituzione;
c) è stato riconosciuto inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione anche in assenza di condotte costituenti reato, proprio valorizzando il particolare rapporto che si instaura tra essere umano ed animali domestici che "non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi" e che "si inserisce tra quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2".