Con l’ordinanza n. 18328/2020, depositata il 3 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al giudice competente a decidere sulle controversie avente ad oggetto la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale anche nel caso in cui, nel corso del giudizio, venga proposta innanzi al Tribunale ordinario la domanda di affidamento del figlio minore.
IL CASO: La vertenza esaminata dai giudici di legittimità nasce dal regolamento di competenza promosso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale dei Minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta da uno dei genitori di un minore nato da una relazione non coniugale nei confronti dell’altro genitore per la declaratoria di decadenza della potestà genitoriale.
Secondo il Tribunale ricorrente, l’incompetenza era stata determinata dal fatto che nel corso del giudizio era stata proposta anche la domanda per l’affidamento del minore.
LA DECISIONE: La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione con la dichiarazione della competenza in favore del Tribunale per i minorenni.
Gli Ermellini, con la decisione in commento, hanno ribadito il principio secondo il quale "Ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c. come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio" (Cass. 31 luglio 2018, n. 20202; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2833), principio da applicarsi anche nell’ipotesi in cui il secondo giudizio abbia ad oggetto il solo affidamento del minore (v. Cass. 19 maggio 2016, n. 10365).