Il gratuito patrocinio deve ammettersi anche per i casi di mediazione obbligatoria conclusasi positivamente.

Il gratuito patrocinio deve ammettersi anche per i casi di mediazione obbligatoria conclusasi positivamente.
Lunedi 31 Gennaio 2022

“Il patrocinio a spese dello Stato dev'essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Si tratta infatti di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l'effettività dell'inviolabile diritto al processo e alla difesa”.

Questo, dunque, il principio stabilito dalla Consulta nella sentenza n. 10 del 25 novembre 2021, depositata il 20 gennaio scorso, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 21 e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 22, del medesimo d.P.R. nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

Il giudizio di costituzionalità era stato sollevato dal Tribunale ordinario di Oristano e dal Tribunale ordinario di Palermo.

Il primo, con ordinanza dell'8 luglio 2020, aveva censurato sia l'art. 74, comma 2, (nella parte in cui non prevede che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis del d.lgs n. 28/2010), sia l'art. 83, comma 2 (nella parte in cui non richiedeva che nell'ipotesi ora rappresentata, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere sulla controversia). A parere del rimettente, tale preclusione violerebbe gli artt., 3 e 24 della Costituzione.

Ugualmente, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 17 marzo 2021, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, (in riferimento agli artt., 3, 24 terzo comma e 36 primo comma Cost., ), degli art. 74, comma 2 e 75 comma 1, del T.U. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono la misura del patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva espletata nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria, allorquando il processo non viene introdotto grazie alla intervenuta conciliazione delle parti. Rilevava, inoltre, il rimettente, che le norme censurate, non tenendo in considerazione le condizioni economiche dei non abbienti, ne limiterebbero sia l'uguaglianza nell'accesso alla mediazione, sia il diritto di difesa. In particolare, il principio di parità sarebbe compromesso anche all'interno della stessa categoria di non abbienti perchè l'art. 10 del D.Lgs n. 116/20053, ingiustificatamente li ammetterebbe a fruire del patrocinio a spese dello Stato in relazione ai procedimenti stragiudiziali obbligatori solo laddove questi riguardino una controversia transfrontaliera.

Poichè la Corte Costituzionale ha ritenuto le questioni sollevate con le due ordinanze di rimessione fondate su argomenti sovrapponibili, i due giudizi sono stati riuniti e decisi con un'unica pronuncia nella quale ben sottolinea che è del tutto irragionevole imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflattive ma al contempo non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità sono state positivamente conseguite.

Tutto questo, a parere della Corte Costituzionale, potrebbe sortire un effetto strumentale dannoso per l'economia del processo, perchè potrebbe indurre ad un voluto, mancato, accordo in fase di mediazione al fine di rivolgersi al giudice ed ottenere, una volta introdotto il processo, il pagamento a carico dello Stato delle spese difensive. Ciò vanificherebbe la finalità deflattiva della mediazione e determinerebbe, inevitabilmente, l'aumento degli oneri a carico dello Stato, chiamato a sostenere i costi del giudizio.

Conclude la Corte: quando “scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l’effettività dell’accesso alla giustizia” vengono “nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l’intero impianto dell’inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell’art. 24 Cost.”. In questi casi, si tratta “di spese costituzionalmente necessarie”, e “l'argomento dell'equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso che questa Corte ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.

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1 Il quale prevede che sia “assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

2 La liquidazione del compenso spettante al difensaore, “è effettuata nel termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto”.

 
3 Di attuazione della direttiva 2003/8/CE, volta a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.  

Allegato:

Corte Costituzionale sentenza n. 10 2022

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