Nell'ordinanza n. 1645 del 10 gennaio 2022 la Corte di Cassazione analizza i pesupposti che possano giustificare l' affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori.
Lunedi 31 Gennaio 2022 |
Il caso: La Corte d'Appello di Napoli, nel confermare le statuizioni del giudice di primo grado, affidava in via esclusiva alla madre Mevia, nel procedimento introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Tizio, la figlia minore-
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 337 ter e 337 quater, e dell'articolo 8 Cedu, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d'appello disposto l'affido esclusivo della minore alla madre senza adeguata motivazione, non avendo la Corte di merito, nel condividere le conclusioni della disposta c.t.u, motivato in ordine alla capacita' genitoriale della madre, quale affidataria in via esclusiva, per un giudizio in siffatti termini formulato nonostante le contrarie valutazioni contenute nella disposta consulenza tecnica d'ufficio che della figura materna aveva evidenziato l'incapacita' a preservare il rapporto padre-figlia.
Per la Corte il motivo è fondato sulla base dei seguenti rilievi:
- l'affidamento condiviso ad entrambe i genitori dei figli minori costituisce il regime ordinario che e' derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico;
- l'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma, anche, da un canto, ed in positivo, della idoneita' del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacita' di assolvere al proprio ruolo anche per le modalita' con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneita' ovvero manifesta carenza dell'altro genitore;
- la Corte d'Appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione dell'indicato principio, incorrendo nella dedotta violazione di legge la' dove, muovendo dal pregiudizio risentito dalla minore dall'affido condiviso (segnalando a tal fine l'episodio della Prima comunione, fonte di conflitto tra genitori risolto per l'intervento di figure terze: istanza al giudice ed alla curia vescovile) ha ritenuto la madre come "unica figura educativa di riferimento" senza pero' motivare sulla sua idoneita' ai compiti educativi e di cura della figlia.
- nella motivazione adottata dalla Corte distrettuale restano in tal modo non soddisfatti gli elementi integrativi della fattispecie che presiedono alla individuazione del genitore affidatario in via esclusiva, in applicazione del superiore interesse del figlio minore.