Mediazione: le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia

Mediazione: le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia

Il Decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149 c.d. Riforma Cartabia ha introdotto alcune rilevanti novità nella procedura di mediazione civile e commerciale, anche attraverso un ampliamento delle materie oggetto di mediazione obbligatoria e dei poteri del mediatore.

Venerdi 29 Settembre 2023

Queste le principali novità nel D.Lgs. 28/2010:

a) Le parti possono DEROGARE ALLA COMPETENZA dell'organismo di mediazione: “La competenza territoriale dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.; per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito” (art. 4 comma 1);

b) MATERIE OBBLIGATORIE: la riforma ha aggiunto altre materie per le quali la mediazione è obbligatoria: associazione in partecipazione,consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitur (art. 5 comma 1);

c) OPPOSIZIONE A D.I.: la riforma ha risolto una volta per tutte il dilemma sul soggetto che deve attivare la procedura di mediazione nel procedimento di opposizione dopo la prima udienza, nel caso il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione: “l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo” (art. 5-bis):

d) DURATA del procedimento di mediazione: “il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con ACCORDO SCRITTO DELLE PARTI (art.6 comma 1); se c'è un giudizio in corso tale accordo deve essere comunicato al giudice (art. 6 comma 3);

e) INVITO A CARICO DELL'ORGANISMO: La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione

f) PRIMO INCONTRO: non è più prevista al primo incontro la doppia fase: finora il mediatore illustrava in prima battuta le modalità e le finalità della mediazione, i benefici fiscali e i principi cardine (es. riservatezza ecc.) e solo dopo tale premessa il mediatore invitava le parti a esprimere il loro consenso ad entrare nel vivo della mediazione; se le parti acconsentivano ad inziare la mediazione vera e propria, versavano l'indennità di mediazione.

Con la riforma questa doppia fase non c'è più: ora è previsto che “al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione.; le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse; del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti” (art. 8 comma 6);

g) INDENNITA' di mediazione: è previsto che “ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennita' comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro; quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori” (art. 17 comma 3);.

Quindi le parti da subito dovranno versare una indennità di mediazione secondo un tariffario che però non è ancora stato reso noto dal Ministero;

e) VERBALE: alcune novità attengono alla redazione del verbale:

- del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscrittoda tutti i partecipanti (art. 8 comma 6 ult.periodo);

- quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale (art. 11 comma 1);

- l'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore (art. 11 comma 3);

f) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: è prevista una procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in due tempi:

- istanza di ammissione anticipata: l'interessato o l'avvocato che ne ha autenticato la firma, presenta l'istanza al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15 quinquies); l'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intero procedimento di mediazione (art. 15 septies 1° comma);

- istanza di conferma: quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione e'confermata,su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata; l'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo di conciliazione; il consiglio dell'ordine trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione (art. 15 septies commi 3 e 4);

g) IMPOSTA DI REGISTRO: innalzato a 100.000 euro il limite di valore entro cui Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente dall'imposta di registro (art. 17 comma 1);

h) CREDITO D'IMPOSTA: aumentato fino a 600 euro il credito d'imposta in favore delle parti in caso di accordo di conciliazione (art. 20 comma 1); in caso di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice è previsto un ulteriore credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro 600 (art. 20 comma 1 secondo periodo); previsto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di 518 euro (art. 20 comma 3).

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