La Giustizia riparativa e il Caso Maltesi

La Giustizia riparativa e il Caso Maltesi

Il primo precedente in Italia di Giustizia Riparativa, introdotta dalla Riforma Cartabia, riguarda Davide Fontana, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per l’omicidio, lo smembramento e l’occultamento di cadavere di Carol Maltesi, ora ammesso alla mediazione.

Venerdi 29 Settembre 2023

La procura e le parti civili (i genitori e il marito della vittima) si sono opposti duramente alla notizia dell’ammissione a questo procedimento, fondato sulla riabilitazione, la responsabilizzazione e la riparazione del danno, e giudicato incompatibile con un crimine tanto efferato, senza, tuttavia, che la loro opinione abbia inciso sull’ammissione dell’imputato al procedimento, essendo tale decisione nella esclusiva facoltà del Giudice ed insindacabile..

Sul punto, vari commentatori hanno manifestato molti dubbi sulla efficacia della iniziativa giudiziaria assunta che incide sul senso di riprovazione che costituisce il sentire comune tra i cittadini posti di fronte ad un così grave delitto.

Di certo, si tratta del primo caso di giustizia riparativa affrontato dai Tribunali italiani che costituirà un precedente importante, se non di diritto, almeno per quanto riguarda di riflesso l’organizzazione pratica degli incontri tra le parti e il loro svolgimento.

Cos’è la Giustizia Riparativa

Prima di tutto,occorre chiarire cos’è la Giustizia Riparativa, come funziona, per quali reati si applica e soprattutto cosa comporta l’ammissione del condannato a questo percorso.

La Giustizia Riparativa è un istituto introdotto dalla Riforma Cartabia per ottimizzare la riabilitazione e il reinserimento sociale di chi ha commesso reati, puntando sulla compren sione attiva dei danni causati e impegnandosi nella loro riparazione.

Questo istituto ha quindi le potenzialità per essere molto efficace, essendo orientato ad alcuni principi cardine del nostro diritto penale:la funzione rieducativa della pena e la riparazione del danno.

La Giustizia Riparativa sposta,quindi. l’attenzione dalla punizione del colpevole e dal risarcimento puramente economico alla “riparazione”, attraverso un lavoro di incontro e soprattutto di assunzione di responsabilità.

La filosofia che sta dietro questo approccio è molto antica, ma quello che viene consi derato il primo esperimento di Giustizia Riparativa moderna avvenne a Kitchener, una cittadina dell’Ontario, in Canada.

Due ragazzini furono giudicati colpevoli di aver rovinato alcune case nella via centrale del paese ma, anziché condannarli alle consuete attività previste per questi reati, l’educatore Mark Yantzi propose al Giudice un programma di mediazione tra i ragazzi e le famiglie danneggiate e un piano di lavoro per rimediare ai danni provocati.

Il più noto esperimento di giustizia riparativa avvenuto in Italia è,invece,quello iniziato nel 2007 e durato 8 anni, che coinvolse alcuni parenti delle vittime del terrorismo degli anni Settanta ed ex partecipanti alla violenza armata attivi in quegli anni.

L’idea fu del gesuita Guido Bertagna e dei docenti dell’Università Cattolica di Milano Adolfo Ceretti e Claudia Mazzucato,che fecero da mediatori per tutto il percorso e raccontarono poi la loro esperienza in un resoconto “Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto”.

Nel prologo, gli autori spiegano: «Il nostro proposito era, ed è tuttora, quello di compiere un tragitto insieme, noi mediatori nel “mezzo”, tra persone che avevano subito un male terribile e chi quel male l’aveva causato, tutti uniti da qualcosa di tanto misterioso, e per molti versi inspiegabile, quanto forte, ineludibile, decisivo: la domanda, o la ricerca, di giustizia».

Non si tratta, quindi, di un’agevolazione per gli autori dei crimini, come potrebbe sembrare quanto un metodo per rendere anche le condanne più funzionali per entrambe le parti

Di fatto, l’Ordinamento Giudiziario Minorile prevedeva programmi di riabilitazione e riparazione del danno già tempo prima della Riforma Cartabia, che ha semplicemente introdotto questo istituto più specifico, che assume la forma della mediazione penale.

Per esempio, diversi istituti penitenziari prevedevano già gruppi di ascolto tra vittime e autori di reato, mediati da personale specializzato che guidi l’esperienza.

Come tutti gli Istituti giuridici,non è possibile fare una valutazione di merito generica sulla giustizia riparativa: ciò che conta è la sua applicazione al caso concreto, per cui è rimessa alla valutazione dei giudici competenti, come nel primo caso che ci occupa dopo l’entrata in vigore della Riforma. .

A cosa serve

La sola punizione ha dimostrato di non risultare produttiva, né a livello sociale ma nemmeno per quanto riguarda i soggetti direttamente coinvolti dal reato.

La pena fine a sé stessa risponde in maniera limitata al bisogno di sicurezza, poiché allontana i soggetti potenzialmente pericolosi dalla collettività, ma non è un deterrente efficace per interrompere la commissione di reati.

Allo stesso tempo, è necessario che gli autori dei reati comprendano la ragione primaria per cui sono chiamati a risponderne penalmente, che non deve essere semplificata al “lo vieta la legge”.

Tanto per fare un esempio, chi commette un furto dovrà capire a fondo perché il furto è un reato e quali conseguenze arreca, perché lo ha commesso e come può riparare il danno subito dalle vittime.

In questo modo si compie più facilmente il percorso rieducativo, che viene capito e interiorizzato – almeno auspicabile - anziché assorbito passivamente per tentare di ottenere benefici in tribunale.

Per quanto riguarda le vittime dei reati, è evidente che il concetto giuridico di riparazione è molto lontano da quello che potrebbero necessitare, soprattutto per i crimini più gravi per cui non c’è una vera e propria risoluzione.

La Giustizia Riparativa, tuttavia, rappresenta un diritto anche per le vittime, che possano ricevere la riparazione del danno in modo più specifico e personale, oltre alla giustizia richiesta all’Ordinamento in termini di punibilità, ottenendo una riduzione di pena..

Come funziona

La Giustizia Riparativa si basa su incontri tra le vittime e gli autori di reato, guidati da esperti che fungono da mediatori esperti di Giustizia Riparativa nei Centri appositi.

In particolare, viene stabilito un calendario di colloqui per un periodo da 3 a 6 mesi, in cui si svolgeranno gli incontri di confronto per analizzare il contesto in cui è accaduto il reato e le sue conseguenze emotive e materiali e permettere alle vittime di ottenere risposte sulle ragioni che hanno portato al fatto.

Ovviamente la vittima partecipa a questi incontri soltanto se manifesta il suo consenso e finché ritiene di farlo. Al termine degli incontri e in base al percorso, si possono avere esiti riparativi simbolici o materiali (o quando possibile anche entrambi).

Per riparazioni simboliche si intendono quelle azioni dell’autore del reato volte ad ammettere il suo errore alla vittima e alla collettività, impegnandosi a ravvedersi, come scuse formali o accordi riguardo alla frequentazione di luoghi o persone.

Gli esiti materiali comprendono invece i danni del reato.

In primis, ci sono il risarcimento del danno e la restituzione, ma non essendo possibili o efficaci per tutti i reati, specie se non patrimoniali, sono esiti riparatori tutti quei comportamenti volti ad attenuare le conseguenze del reato o evitarne ulteriori.

Questi sono comunque valutati secondo l’impegno dell’autore del reato e le necessità della vittima.

Spetta comunque ai Tribunali individuare il protocollo più specifico per l’applicazione del procedimento previsto.

Per quali reati si applica e cosa comporta per la condanna

La riforma Cartabia non ha individuato particolari limitazioni all’istituto della giustizia riparativa che, per sua stessa funzionalità, è ammessa per qualsiasi reato e può essere richiesta in ogni stato del processo.

Queste due caratteristiche sono strettamente correlate, perché il richiedente non è tenuto ad ammettere la propria responsabilità e tutte le informazioni ottenute durante gli incontri non sono utilizzabili in tribunale.

In ogni caso, la richiesta è valutata dal giudice (o dal pubblico ministero in fase di indagini preliminari) per analizzarne i presupposti di fondo: la potenziale utilità del percorso alla risoluzione, l’assenza di pericolo per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.

È fondamentale sapere che la partecipazione a questo istituto non comporta automaticamente benefici di qualche genere o sconti di pena.

Al termine del percorso, il giudice competente riceve dal mediatore una relazione sull’andamento e sull’esito prodotto.

Gli esiti positivi della mediazione possono però essere considerati in sede di giudizio per valutare la gravità del fatto, la sospensione condizionale della pena, la remissione della querela e le attenuanti, ma sempre secondo l’apprezzamento del giudice fondato su tutti gli elementi utili.

L’esito negativo o l’interruzione della mediazione, invece, non produce effetti.

L’Ordinanza del Caso Maltesi

Corte di Assise di Busto Arsizio, Ordinanza, 19 settembre 2023 Presidente dott. Fazio, Estensore dott.ssa Ferrazzi

E’ utile riportare, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, l’ordinanza con cui la Corte d’Assise di Busto Arsizio si è pronunciata sulla richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa da parte dell’imputato

In udienza – si legge nell’ordinanza – «l’imputato ha ribadito la propria volontà di riparare in concreto alla gravissima condotta posta in essere, sostenendo di avere “un grande bisogno di farlo” e chiedendo alla Corte di permettergli di fare qualsiasi cosa, percorsi, di seguire programmi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti di Carol e anche verso altre Associazioni”».

L’avvio di un percorso di giustizia riparativa «prescinde dal consenso di tutte le parti interessate e, nel caso concreto, lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa – laddove ritenuto esperibile dai mediatori anche con “vittima cd. aspecifica” – può comunque essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, giacché la ratio dell’istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all’interno del contesto sociale di riferimento».

L’istituto di cui è stata chiesta l’applicazione, infatti, «ha anche, se non soprattutto, natura pubblicistica ed ha lo scopo ulteriore di far maturare un clima di sicurezza sociale, sicché la volontà del legislatore è indubbiamente di incentivare il ricorso a detto strumento, come chiaramente emerge dall’art. 43, comma 4, d.lgs. 150/2022, secondo cui l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito».

Inoltre, ad avviso della Corte, «la fase processuale in cui l’istanza viene proposta non ha rilievo ai fini della valutazione dell’utilità dell’accesso ad un programma di giustizia riparativa, richiesta dal terzo comma dell’art. 129 bis c.p.p., poiché la norma prevede che l’invio al Centro per la giustizia riparativa possa essere disposto anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (ed addirittura anche nella fase delle indagini preliminari)».

La controversa Ordinanza afferma,infine che «lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa da parte del Fontana non comporta alcun pericolo concreto per l’accertamento dei fatti – già giudicati in primo grado – e non sussiste neppure un pericolo concreto per gli interessati, pur tenuto conto della presenza di un minore di circa sette anni»

Conclusioni

Può capitare, come nel caso Maltesi, che le vittime (in questo caso le parti civili del processo: i genitori e l’ex marito di Maltesi) decidano di non partecipare al percorso di Giustizia Riparativa con il colpevole: in questo caso è possibile procedere comunque con quella che viene detta “vittima aspecifica”, cioè una o più persone che hanno subito lo stesso tipo di reato e che sentono il bisogno di partecipare a questo tipo di percorso.

È quello che ha raccontato di aver fatto Benedetta Tobagi, figlia del giornalista Walter Tobagi, ucciso nel 1980 da un gruppo terroristico di estrema sinistra, che ha sempre rifiutato la mediazione diretta con i responsabili della morte del padre, ma ha preso parte con soddisfazione a un percorso di Giustizia Riparativa diverso, con detenuti non direttamente coinvolti nella sua storia.

L’obiettivo della Riforma è quello di ridare alle vittime un senso di sicurezza, di integrità psicologica e di giustizia. che dovrebbe vedere la partecipazione alle decisoni in merito, prima ancora dell’ammissione al procedimento dell’imputato.

Infatti,il procedimento di Giustizia riparativa non è un ritorno all’idea di giustizia privata e neanche un’applicazione del concetto di perdono cristiano.

Il requisito di partenza è che chi ha commesso i crimini si assuma la responsabilità delle proprie azioni e ne affronti le conseguenze, anche rispondendo onestamente a una persona danneggiata che gli chiede perché ha fatto quel che ha fatto.

Allegato:

Ordinanza Corte Assise BA Fontana

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