Con l'ordinanza n. 26843 del 19/09/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al compenso spettante al professionista che, nella fase decisionale, non abbia depositato la comparsa conclusionale e le repliche.
Giovedi 28 Settembre 2023 |
Il caso: il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta dall’avv.Tizio avverso il decreto di liquidazione emesso dallo stesso Tribunale- Sez. immigrazione - per l’attività svolta in favore di Caio, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in un giudizio avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale.
Nel confermare il decreto di liquidazione, il Tribunale di Roma riteneva congrua la liquidazione di € 500,00 per la fase di studio e la fase introduttiva, mentre non liquidava la fase istruttoria in quanto il ricorrente si era limitato a produrre un certificato medico, né la fase decisoria in quanto le note conclusive si erano limitate a riportare il contenuto del ricorso.
L'avv. Tizio ricorre in Cassazione, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. del 10.03.2014 n. 55, in relazione all’art. 360, co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.:
- il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini della liquidazione, che all’udienza era stata disposta l’audizione del ricorrente e depositato un certificato medico attestante le torture subite da richiedente la protezione internazionale - documentazione rilevante ai fini della prova - ed erano state depositate note conclusive;
- la mancata liquidazione della fase istruttoria e decisoria avrebbe determinato un compenso non congruo per il difensore .
Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto osserva che:
a) il Tribunale ha errato a non liquidare la fase istruttoria, che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n.55 del 2014, comprende le richieste di prova e le attività difensive rilevanti per la formazione della prova, come la certificazione medica attestante le torture subite dal richiedente la protezione internazionale;
b) inoltre, la precisazione delle conclusioni rientra tra le attività inerenti la fase decisionali, e, nel caso di specie, vi era stato anche il deposito di note conclusive;
c) per orientamento costante, in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.