Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

La proposta di legge ha modificato gli artt. 589-bis c.p., 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., rispettivamente, attualmente, rubricati: “Omicidio stradale o nautico“, “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico“, “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche“.

Mercoledi 27 Settembre 2023

Dopo il via libera del Senato, è stata approvata alla Camera la proposta di legge che introduce, nel nostro ordinamento, i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche ai quali vengono estese, ove compatibili, le norme previste per l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi e gravissime. Il ddl si compone di due articoli, il primo dei quali modifica l'art. 589- bis cod. pen., attraverso l'introduzione dell'omicidio colposo nautico che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto1, cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.

Come per l'omicidio stradale2, sono previste talune aggravanti per l'aver commesso il fatto:

  • in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

  • in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone;

  • in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l ;

  • senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata (nei casi in cui questa è richiesta) oppure con una unità da diporto di proprietà dell'autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria. La pena è invece diminuita fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

Per l'ipotesi in cui dall'evento derivi la morte di più persone, si estende al conducente di un’unità da diporto la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi, prevedendo che, qualora il soggetto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché tale pena non superi gli anni diciotto di reclusione (quindici anni è invece il limite previsto all'art. 589 per l’omicidio colposo), configurando dunque un’ipotesi di concorso formale di reati.

All' articolo 589- ter viene previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi ( in ogni caso non inferiore a cinque anni), per l'ipotesi di fuga del conducente successiva all'omicidio. Il terzo comma dell'art. 1 ha esteso la disciplina delle lesioni personali stradali gravi o gravissime anche a quelle derivanti dalla violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima interna.

La fattispecie base punisce chiunque procuri per colpa ad altri lesioni gravi o gravissime, rispettivamente con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o da 1 a 3 anni, avendo agito in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna. Anche in questo caso sono previste aggravanti (le stesse delle lesioni stradali) per l'aver commesso il fatto in stato di ebbrezza.

L'articolo 2 interviene sul codice di procedura penale dettando norme in materia di arresto in flagranza, estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380, comma 2, lettera m-quater), già previsto per l'omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente (dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o ad ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell'imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone), all'omicidio nautico commesso con le medesime aggravanti e l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), già previsto per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravato dallo stato di alterazione (dovuto ad uso di sostanze stupefacenti o ad ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l), al delitto di lesioni nautiche gravi o gravissime.

Una ulteriore modifica in materia di arresto obbligatorio in flagranza, riguardante in questo caso anche l'omicidio stradale, prevede che non si proceda all'arresto obbligatorio, qualora il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

Note:

1 Al fine di una corretta definizione di unità da diporto, il testo rinvia all'art. 3 del codice della nautica da diporto ( D.Lgs n. 171/2005), il quale specifica trattasi di “ ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto” cioè quelle effettuate, ai sensi dell'art. 1 del codice medesimo, in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quelle esercitate a scopi commerciali, anche mediante le navi a noleggio per finalità turistiche iscritte nel registro internazionale che trovano una propria disciplina nella legge 8 luglio 2003, n. 172.

2 Introdotto dalla L. n. 41 del 2016

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