Il fideiussore rimane obbligato anche se la società debitrice si è trasformata in s.r.l.

Il fideiussore rimane obbligato anche se la società debitrice si è trasformata in s.r.l.

E’ tenuto al pagamento in favore del creditore, il soggetto che abbia rilasciato una fideiussione a garanzia di un debito contratto da una società in nome collettivo anche dopo la trasformazione di quest’ultima in società a responsabilità limitata.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27173/2023, pubblicata il 22 settembre 2023.

Martedi 26 Settembre 2023

IL CASO: La vicenda origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro un soggetto che aveva rilasciato una fideiussione in favore di una società in nome collettivo per debiti contratti da quest’ultima con l’istituto bancario.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal fideiussore il quale, nel chiedere la declaratoria di nullità e la cancellazione, a spese della banca, dell’ipoteca iscritta sul suo immobile, eccepiva l’inoperatività della garanzia, essendo intervenuta, nelle more, la trasformazione sociale della s.n.c. in s.r.l.

In subordine, l’opponente chiedeva che fosse dichiarata l’estinzione del vincolo fideiussorio ai sensi degli artt. 1956 e 1375 del Codice Civile e in riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’istituto bancario al risarcimento dei danni subiti per l’iscrizione dell’ipoteca sul proprio immobile.

Il tribunale dava torto all’opponente confermando la validità del decreto ingiuntivo e la decisione di primo grado veniva conferma dalla Corte di Appello.

Pertanto, l’originario ingiunto, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione, evidenziando che i giudici della Corte territoriale avevano erroneamente ritenuto valida la garanzia fideiussoria prestata in favore della società di capitali, in quanto anche se secondo quanto previsto dagli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, sebbene la trasformazione societaria non determini la creazione di un nuovo soggetto essa comporta un aumento del rischio dello stesso fideiussore sotto il profilo economico e giuridico perché la s.r.l. è meno solvibile della s.n.c. Pertanto, da ciò nascerebbe in capo al creditore l’obbligo, ai sensi dell’art. 1956 del Codice Civile e e nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, di acquisire sempre l’autorizzazione del fideiussore per continuare a far credito al debitore principale, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.

LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto all’originario ingiunto che, nel rigettare il ricorso da quest’ultimo promosso, ha ritenuto valida la tesi della Corte di Appello secondo la quale, la trasformazione sociale, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, per cui, ai sensi dell’art. 2498 c.c., l’ente trasformato non dà luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma conserva diritti e obblighi dell’ente che ha effettuato la trasformazione senza soluzione di continuità.

Gli Ermellini, nel decidere la controversia, hanno osservato che:

  1. la problematica della liberazione del fideiussore per obbligazioni future va inquadrata nell’ambito dell’art. 1956 del Codice Civile, come novellato dall’art. 10 della legge n. 154/1992, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 11 della medesima legge, è entrata in vigore a partire dall’8 luglio 1992, per cui da tale data non è più valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione;

  2. come affermato in altri arresti giurisprudenziali , ai sensi dell’art. 1956, 1° comma, c.c., il fideiussore omnibus è liberato quando “sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, continui a concedere finanziamenti senza speciale autorizzazione del fideiussore”;

  3. la trasformazione della società non configura il requisito del peggioramento delle condizioni patrimoniali richiesto dall’art. 1956 del Codice Civile e non determina l’automatica estinzione della fideiussione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 27173 2023

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