L'efficacia probatoria dell'estratto conto bancario nel giudizio contro i fideiussori

L'efficacia probatoria dell'estratto conto bancario nel giudizio contro i fideiussori

L’estratto di saldo conto bancario ha efficacia probatoria, fino a prova contraria, anche nei confronti dei fideiussori del correntista.

Il predetto documento è efficace sia nel procedimento relativo al ricorso per decreto ingiuntivo sia nell’eventuale giudizio di opposizione avverso l’ingiunzione e in tutti i giudizi di cognizione.

Giovedi 11 Aprile 2024

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7329, pubblicata il 20 marzo 2024.

IL CASO: Una banca richiedeva ed otteneva nei confronti dei fideiussori di un correntista un decreto ingiuntivo per somme dovute da quest’ultimo.

Con l’opposizione, i fideiussori eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del giudice del luogo in cui gli stessi avevano sottoscritto il contratto. Nel merito, contestavano il credito azionato per l'insufficiente prova della somma richiesta, non avendo la banca depositato l'estratto conto analitico e l’eccessiva richiesta degli interessi.

La banca si difendeva contestando gli assunti degli opponenti ed evidenziava che il credito azionato era stato sufficientemente provato, avendo depositato l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili previsto dall'art. 50 T.U.B.. Inoltre, deduceva, la genericità della contestazione avanzata in relazione a pretesi interessi non concordati.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale dava torto ai fideiussori, confermando la legittimità del decreto ingiuntivo.

La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dai fideiussori avverso la decisione di primo grado, accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale da questi ultimi formulata. Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale dichiarato competente, l’opposizione veniva rigettata con conseguente accoglimento della domanda della banca e la condanna degli opponenti al pagamento della somma originariamente ingiunta, oltre agli interessi legali e alle spese. La decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello che rigettava il gravame interposto dai fideiussori.

Pertanto, questi ultimi sottoponevano la questione alla Corte di Cassazione deducendo l’erroneità della decisione dei giudici di merito.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto la decisione della Corte di Appello conforme al consolidato indirizzo giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità secondo cui "Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 cod. civ. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass., n. 13127 del 24/5/2017; Cass., 3, n. 8944 del 5/5/2016; Cass., 3, n. 23939 del 19/11/2007; Cass., 3, n. 18650 del 5/12/2003).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 7329 2024

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