Valida la conciliazione giudiziale anche se abbia ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore, in quanto stipulata con l’intervento del giudice quale organo pubblico dotato dei caratteri di terzietà ed imparzialità.
Martedi 16 Aprile 2024 |
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8898/2024.
Il caso: Mevia adìva il Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Alfa srl da agosto 2010, previa declaratoria di illecita interposizione di manodopera, nonché l’accertamento del suo diritto all’inquadramento per il primo anno nel livello D2 e per i successivi nel livello D1 ai sensi del ccnl grafici, la condanna di Alfa srl al pagamento della somma di euro 121.394,13 a titolo di differenze retributive, nonché di euro 30.000,00 a titolo di indennizzo per il lavoro domenicale.
Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo che la ricorrente con il verbale di conciliazione sindacale del 04/05/2018 avesse rinunziato alle pretese economiche nei confronti delle società indicate come interposte fittizie, a fronte di una somma di denaro e della promessa di assunzione alle dipendenze di Delta spa e che, con l’ulteriore verbale di conciliazione del 12/07/2018 (sottoscritto nel corso di separato giudizio n.r.g. 5710/2018) avesse rinunziato alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di Alfa srl, sicché era sostanzialmente cessata la materia del contendere.
La Corte d'Appello rigettava il gravame proposto da Mevia, evidenziando, per quel che qui interessa, che nessun rilievo poteva avere il fatto che oggetto della conciliazione citata fossero diritti indisponibili, poiché, come già motivato nel precedente specifico di questa Corte, trattavasi di conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. senza alcun limite.
Mevia ricorre in Cassazione, che, nel rigettare l'impugnazione, chiarisce quanto segue:
a) la conciliazione giudiziale non è impugnabile proprio perché è stipulata con l’intervento del giudice quale organo pubblico dotato dei caratteri di terzietà ed imparzialità;
b) proprio l’intervento di un organo pubblico giustifica l’ammissibilità di qualunque oggetto della conciliazione giudiziale; la “indisponibilità” a cui si riferisce la ricorrente è quella negoziale, ossia l’impossibilità per il titolare del diritto di disporne mediante atti negoziali di autonomia privata, mentre quella in esame è stata una conciliazione giudiziale, ossia conclusa con l’intervento del giudice ex artt. 185 e 420 c.p.c.
c) va dunque ribadita la validità della conciliazione giudiziale anche se abbia ad oggetto diritti indisponibili, atteso che l’art. 2113, co. 1, c.c. “che stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. - disposizione che è conforme al principio generale sancito dall'art. 1966, secondo comma, cod. civ. in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge - trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro”.