Con l'ordinanza n. 9314 dell'8 aprile 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai criteri di liquidazione del compenso dell'avvocato e della sussistenza o meno dell'onere di allegazione della notula con la specifica delle attività svolte.
Mercoledi 10 Aprile 2024 |
Il caso: Gli Avvocati Tizio e Tullio citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Savona Sempronio, per sentirlo condannare al pagamento dei compensi per le loro prestazioni professionali, nella misura di € 17.401,24, rese in due giudizi civili, definiti in primo grado ed in appello.
Il tribunale adito rigettava la domanda e la Corte d’appello di Genova confermava la decisione di primo grado, sul rilievo che:
- le somme richieste erano sproporzionate rispetto al valore della causa ed all’importo liquidato dal giudice alla parte vittoriosa, mentre il convenuto era risultato soccombente;
- inoltre, gli attori non avevano specificato le loro pretese attraverso la redazione di una notula contenente l’elencazione delle attività svolte, notula che costituiva un onere di allegazione prima ancora che un onere probatorio;
- l’indicazione delle attività era tardivamente avvenuta con la comparsa conclusionale, dopo l’acquisizione dei fascicoli, avvenuta in esecuzione dell’ordine di esibizione emesso ai sensi dell’art. 210 c.p.c.
Gli avvocati ricorrono in Cassazione, che, nell'accogliere l'impugnazione, rileva:
a) secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte ;
b) nel caso di specie, gli attori, attraverso la produzione dei fascicoli, avvenuto su ordine del giudice, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., avevano assolto all’onere della prova in quanto l’esame dei fascicoli consentiva di accertare l’attività concretamente svolta nel corso di entrambi i gradi di giudizio e di verificare il contributo di altri difensori;
c) la parcella, anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l’accertamento del credito il professionista ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite;
d) l’elencazione delle voci difensive, che costituiscono il contenuto della parcella, non integra un onere di allegazione, soggetto alle preclusioni, ma l’esercizio di attività difensiva esplicabile anche in comparsa conclusionale;
e) peraltro, l’art. 5 del D.M. 127 del 2004, ratione temporis applicabile nel caso in questione, prevede, al primo comma che “nella liquidazione degli onorari a carica del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice: pertanto il valore della causa rappresenta uno dei criteri per la liquidazione del compenso;
f) inoltre in base all'art. 2 del medesimo DM n. 127 del 2004, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese
Cassazione civile ordinanza 9314 2024