Nota spese specifica voce per voce e liquidazione giudiziale

Nota spese specifica voce per voce e liquidazione giudiziale

Con l'ordinanza n. 31566 del 9 dicembre 2024 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito ai criteri di liquidazione che deve adottare il giudice in presenza di una nota spese specifica allegata dalla parte vittoriosa.

Venerdi 20 Dicembre 2024

Il caso: La CTR accoglieva l’appello del contribuente Tizio e liquidava le spese del primo grado in euro 3.700,00 e quelle del secondo grado in euro 790,00.

Tizio ricorre in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli art. 15, d. lgs. n. 546 del 1992, 75, d.a. cod. proc. civ. e art. 4, D.M. 5 aprile 2014, n. 55 e delle tabelle allegate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente, infatti, aveva depositato specifica nota spese, voce per voce, per complessivi euro 9.841,00 (per il primo grado) e la CTR ha rideterminato i compensi del primo grado e del secondo grado in maniera globale senza motivazioni voce per voce, come da nota spese.

Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto ribadisce seguenti principi:

a) in presenza di una nota spese il giudice deve motivare adeguatamente, non potendo determinare i compensi globalmente in misura inferiore alla nota spese;

b) in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci;

c) più in particolare, conclude la Corte, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 31566 2024

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