Inerzia del giudice nella liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio: i rimedi

Inerzia del giudice nella liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio: i rimedi

La problematica dei ritardi e delle omissioni da parte degli uffici giudiziari nella liquidazione dei compensi spettanti ai difensori d'ufficio rappresenta una criticità ricorrente nel sistema giustizia, che costringe i professionisti a intraprendere onerose azioni legali per veder riconosciuto un proprio diritto.

Giovedi 28 Maggio 2026

La questione emerge con particolare evidenza nei casi in cui l'assistito è irreperibile, fattispecie per la quale il Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002) prevede un meccanismo di anticipazione a carico dell'Erario.

Lo Stato interviene per garantire al difensore d’ufficio il giusto compenso per l'attività svolta surrogandosi all'assistito non reperibile.

La disciplina di riferimento è l'articolo 117 del D.P.R. n. 115/2002, il quale stabilisce che "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato”.

Nonostante la chiarezza della disposizione, nella prassi si registra una frequente inerzia da parte dei magistrati competenti nel provvedere all’emissione dei decreti di liquidazione.

Sulla questione del ritardo nella liquidazione dei compensi si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma con la sentenza n. 7864/2026, pubblicata il 19 maggio scorso, il quale ha affermato che tale "protratta inerzia" si traduce in un silenzio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, viene equiparato a un provvedimento di rigetto dell'istanza.

In questi casi l’unico strumento a disposizione del legale è l’opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tale giudizio, tuttavia, non si configura come una semplice impugnazione, ma come un autonomo procedimento contenzioso in cui il giudice ha il potere-dovere di riesaminare la fondatezza della richiesta di liquidazione.

IL CASO.

La controversia esaminata traeva origine dall'inerzia di un Giudice di Pace nel provvedere, nonostante il sollecito, alla liquidazione dei compensi richiesti da un avvocato, nominato difensore d'ufficio di un’imputata risultata di fatto irreperibile.

A fronte del protratto silenzio, il legale adiva il Tribunale di Roma proponendo opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia - T.U.S.G.).

Una volta ricevuta la notifica del ricorso in opposizione, l'Amministrazione della Giustizia, si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del giudizio, in quanto nelle more il Giudice di Pace aveva emesso il relativo decreto di liquidazione.

Il legale ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio.

Evidenziava che il decreto di liquidazione del Giudice di Pace gli era stato comunicato solo dopo il deposito del ricorso ex art. 170 T.U.S.G. e l’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione. Pertanto, chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese processuali.

Sebbene, in questi casi, il giudizio di merito si estingue, tale esito non risolve la questione delle spese processuali.

In queste circostanze, il giudice, pur dichiarando cessata la materia del contendere, è tenuto a valutare quale sarebbe stato l'esito probabile della lite per decidere sulla ripartizione delle spese.

L'individuazione della parte virtualmente soccombente si basa su una ricognizione della fondatezza della pretesa e sul nesso di causalità tra il comportamento omissivo e l'instaurazione del giudizio

La sentenza del Tribunale di Roma offre un chiaro esempio di applicazione di tale principio.

LA DECISIONE.

Il giudice capitolino ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ma, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali del giudizio in favore dell’avvocato.

La motivazione della decisione risiede nel fatto che:

  1. il diritto del ricorrente alla liquidazione era incontestato;

  2. l’inerzia dell'ufficio giudiziario ha reso necessaria l'azione legale;

  3. l’adempimento è avvenuto solo dopo l'instaurazione del contraddittorio, dimostrando che il ricorso era l'unico strumento efficace per sbloccare la situazione.

L'orientamento espresso dal giudice con la sentenza in commento è coerente con il principio generale secondo cui la parte che dà causa al giudizio con il proprio comportamento deve sopportarne i costi.

La condanna alle spese non ha una funzione meramente sanzionatoria, ma risponde a un'esigenza di giustizia sostanziale: evitare che il cittadino (nel caso di specie un professionista) che sia stato costretto ad agire in giudizio per tutelare un proprio diritto a causa dell'inerzia della Pubblica Amministrazione, debba poi sopportare anche i costi del processo.

La decisione assume particolare rilievo perché riafferma un principio di responsabilità dell'Amministrazione della Giustizia per i ritardi e le omissioni dei propri uffici.

Inoltre, non solo offre una corretta applicazione delle norme processuali, ma funge anche da monito, sottolineando come l'efficienza e la tempestività dell'azione amministrativa, anche all'interno degli uffici giudiziari, siano essenziali per garantire la piena effettività della tutela giurisdizionale e per evitare un ingiustificato aggravio di costi per l'Erario e per i cittadini.

Allegati:

Tribunale-Roma-sentenza-7864-2026

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