Notifica del decreto di citazione all'imputato presso il difensore d'ufficio: necessari accertamenti

A cura della Redazione.
Notifica del decreto di citazione all'imputato presso il difensore d'ufficio: necessari accertamenti

La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13999/2023 esamina gli effetti della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato presso il difensore d'ufficio senza aver la prova di effettivi contatti professionali tra lui e il legale.

Giovedi 6 Aprile 2023

Il caso: il giudice di pace di Venezia condannava Tizio alla pena di 5.000 euro di multa per il reato dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

L'imputato ricorre in Cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo violazione di legge processuale: in particolare si rileva che l'imputato non aveva avuto conoscenza del processo in quanto la notifica è stata effettuata a difensore di ufficio con cui non aveva avuto alcun contatto; il giudice avrebbe dovuto, pertanto, dichiarare l'assenza.

Per la Cassazione il ricorso è fondato:

a) dalla lettura degli atti di procedimento il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato presso il difensore di ufficio; dall'esame degli atti inoltre è possibile constatare che non vi era prova dell'esistenza di contatti tra imputato e difensore di ufficio;

b) ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa;

c) il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen, nel testo vigente al momento del giudizio, adesso in ogni caso trasfusi nell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., prima di procedere oltre, articolo che così dispone “Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420 quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria”.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 13999 2023


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