Con l'ordinanza n. 9345 del 5 aprile 2023 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito al rapporto tra gli accordi economici raggiunti in sede di separazione e la sentenza non definitiva di divorzio.
Martedi 11 Aprile 2023 |
Il caso: La Corte d'appello di Salerno, confermava la sentenza di primo grado, con cui era stabilito che, in riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, era dovuto a Mevia dal coniuge separato Tizio un assegno di mantenimento di € 1.800,00 mensili.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, in tema di rapporti tra giudizio di separazione e quello di divorzio, ribadisce quanto segue:
a) in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che il giudice pronunciata sentenza non definitiva sullo scioglimento del vincolo, ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della I. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione
b) quanto sopra in ragione dell'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, dei procedimenti di separazione e di divorzio ma anche della necessità di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole;