E' a carico dell'Erario il rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del credito vantato dal difensore nominato d'ufficio.
Venerdi 30 Maggio 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14179/2025.
Il caso: L'avvocato Caio ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che ha parzialmente accolto l'opposizione del ricorrente e ha liquidato in suo favore l'importo di euro 430,00, oltre accessori, quale compenso per l'attività professionale svolta nella sua qualità di difensore d'ufficio nell'ambito di un processo penale, rigettando il ricorso limitatamente all'istanza di rimborso delle spese relative alla procedura per il recupero del credito.
Secondo il Tribunale l'attività di recupero è sostanzialmente priva di spese vive per l'avvocato, in quanto completamente esente da bollo, imposte e spese e poiché egli è perfettamente legittimato a svolgerla in proprio.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ribadisce che le spese relative alle procedure di recupero del credito vantato dal difensore nominato d’ufficio per l’attività svolta nei confronti del proprio assistito non debbano rimanere a carico del professionista, ma rientrino nell’ambito dei costi che l’erario è tenuto a rimborsare
Di conseguenza la Corte, riteendo che la causa vada decisa nel merito, liquida in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 500 per i costi di recupero del credito, condannando il Ministero della giustizia al pagamento della predetta somma.