Un DDL necessario per la tutela del personale scolastico

Un DDL necessario per la tutela del personale scolastico

«Dopo il personale sanitario, quello scolastico è in assoluto il maggiormente coinvolto passivamente da aggressioni», come ha affermato l’attuale Ministro dell’Istruzione.

Venerdi 30 Maggio 2025

Invero, se nell’anno scolastico 2022-2023 il maggior numero delle aggressioni sono state poste in essere dagli studenti, nell’anno 2023-2024 soggetti attivi sono stati soprattutto i genitori, con tendenza riconfermatasi nel 2024-2025.

Va sottolineato che, sempre più spesso, sono i genitori, alle prese di un brutto voto o una nota in condotta.i maggiori sostenitori dei propri figli anche assumendo atteggiamenti aggressivi e minacciosi verso i Docenti.

Accade così che a Roma, come ricorda il Ministro Valditara, una docente, dopo essere stata, per diverso tempo, vittima di stalking, posto in essere dai genitori di un allievo, é stata «costretta» a farsi scortare a casa per paura del proprio ruolo di educatrice che rivestiva, dopo che i genitori l’hanno aggredita a bastonate.

Purtroppo, simili violenze o analoghe aggressioni ai danni del personale scolastico si sono verificate anche in altre città italiane, da Nord a Sud, senza risparmiare neppure i Dirigenti scolastici e suscitando un crescendo.

Quelli innanzi indicati sono soltanto alcuni degli episodi di un elenco destinato a crescere laddove non si intervenga rapidamente.

Pertanto, la tutela del personale scolastico, compresi i docenti, il personale ATA e i Dirigenti scolastici, è divenuto, per le medesime ragioni, un argomento di crescente importanza, che ha indotto il Legislatore ad intervenire, con diverse Leggi, di cui infra, ed iniziative al fine di garantire la loro sicurezza e autorevolezza.

  • L’attuale normativa

Nella consapevolezza della gravità del fenomeno delle «aggressioni» ai danni del personale scolastico, il Parlamento, senza particolari problemi, aveva approvato la Legge del 4 marzo 2024 n.25 contenente «Modifiche agli articoli 61,336 e 341 bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico» con la quale ha introdotto alcune modifiche al codice penale per aumentare la punibilità di chi commette reati contro il personale scolastico, in particolare per i responsabilii di aggressioni o minacce.

Si trattava, quindi, di una Legge che.ripercorrendo le orme della Legge n 171/2004 concernente «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nello esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati alle cure”.estendeva l’arresto obbligatorio in flagranza al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, modificando l’art.380 del Codice di procedura penale.

L’art.1 della Legge n.25 aveva previsto, innanzi tutto, l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con il compito di monitorare e analizzare le segnalazioni di casi di violenza commessi in danno del personale scolastico e degli eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno dello stesso.

Inoltre, era stata anche prevista, all’art 3 della Legge, a sostegno dell’’importanza della tematica, l’istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico» da celebrarsi il 15 dicembre di ogni anno e volta a sensibilizzare la popolazione, promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

Va ricordato che il Legislatore era anche intervenuto modificando ì’art.341bis del C.P.«Oltraggio a pubblico ufficiale», che punisce «Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni», con l’inserimento di unl secondo comma alla norma che sancisce:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore eser cente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o ammini strativo della scuola».

La Legge era anche intervenuta su altri tre articoli del Codice penale.

L’articolo 4 della Legge aveva modificato l’articolo 61 del C.P.introducendo un’ulteriore circostanza aggravante al n. 11-novies.secondo il quaale “aggrava il reato, quando non ne è elemento costitutivo o circostanza aggravante speciale, anche l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, ammini strativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».

Inoltre, il successivo art. 5 della normativa aveva apportato, invece, modifiche all”art-336 del C.P. che punisce la «Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale» che, oltre a stabilire che «Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni», con il secondo comma introdotto ora sancisce che «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola».

In definitiva, la Legge n. 25/2024 aveva apportato alcune rilevanti modifiche agli articoli 61,336 e 341-bis del C-P., come innanzi ricordato, e ad altre disposizioni ai fini della tutela della sicurezza del personale scolastico.??

Tale norma operava su due livelli: da un lato, prescriveva azioni di prevenzione e monitoraggio degli episodi;dall’altro, inaspriva le pene collegate a reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.?

Si riportano di seguito, per chiarezza, le modifiche apportate ai suddetti articoli:

  • articolo 61 c.p., ?Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni;?

  • articolo 336 c.p., ?Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

  • art. 341-bis?c.p., ?Oltraggio a pubblico ufficiale:?la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.?

Nondimeno, va pure evidenziato che il Parlamento era nuovamente intervenuto per contrastare il crescente fenomeno degli atti di aggressione da parte di studenti e genitori nei confronti del personale della scuola, con la Legge 1° ottobre 2024, n.150, recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati”con la quale sono state introdotte altre importanti misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle Istituzioni e del personale scolastici.

L’art. 3 della nuova Legge innanzi citata così dispone:

Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scola stico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L’importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 “.?

Pertanto, in base a tale norma beneficiario della sanzione pecuniaria è la Istituzione scolastica presso la quale la persona offesa è in servizio per cui, in caso di condanna per reati commessi contro il personale scolastico, il responsabile è tenuto a pagare alla scuola una somma da 500 a 10.000 euro quale riparazione pecuniaria, il che aggrava ulteriormente la sua responsabilità.

Affinché possano essere applicate le misure contemplate dall’articolo qui in commento, occorre, tuttavia, che sia emessa non solo una sentenza di condanna (e, dunque, non dovrebbe rilevare una sentenza di non doversi procedere, ad es., per difetto di querela o per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ma è anche necessario che tale decisione abbia esclusivamente ad oggetto “reati com messi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni”.

Quindi, occorre una condanna specifica per reati commessi unicamente ai danni di un dirigente scolastico o un membro del personale, nella misura in cui codesti illeciti penali siano correlati all’esercizio dell’ufficio o delle funzioni da parte di uno di essii e non basta che sia commesso un illecito penale nei confronti di costoro, laddove nulla abbia a che fare con l’esercizio delle mansioni ricoperte in ambito scolastico.

Ove venga emessa una sentenza di condanna nei termini appena precisati, “è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa”.

Ebbene, l’uso delle parole “è sempre ordinato” lascia chiaramente intendere, ad avviso dello scrivente, che si tratti di un atto dovuto, rispetto al quale, perciò, il Giudice non ha alcuna discrezionalità nella decisione se applicare, o meno, il pagamento della sanzione comminata a carico del responsabile.

Infatti, se il risarcimento dei danni è contemplato dal Legislatore nei termini di mera “eventualità”, invece, il verbo ordinare è “sempre” previsto in relazione ad un pagamento di una somma di denaro, che va devoluta, a titolo di riparazione pecuniaria, in favore dell’Istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa e, in conseguenza, é soltanto l’Istituzione l’unico soggetto legittimato a conseguire la sanzione pecuniaria irrogata dal Giudicante atteso che la normativa in questione fa riferimento solo ad esso, mentre, rispetto alla quantificazione di tale riparazione in denaro, spetta al Giudice decidere l’entità del dovuto, ma solo alle seguenti condizioni:

l’importo della somma di denaro da doversi liquidare deve avvenire “tenuto conto dei criteri di cui all’art. 5 del D Lgs n. 7 del 2016, recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili”, che stabilisce che “l’importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell’illecito;c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito; e) personalità dell’agente; f) condizioni economiche dell’agente”.

Una definizione di obblighi che. tuttavia, non appaiono facilmente conseguibili dal responsabile dell’illecito se nullatenente (!!)

  • Una situazione divenuta insostenibile

Alla luce del crescente fenomeno delle aggressioni ai danni del personale scolastico e della evidente insufficienza dell’attuale normativa sanzionatoria, il Ministro dell’Istruzione ha annunciato l’approvazione di un Disegno di Legge, di cui vanno esaminati tratti salienti.

Al centro del DDL vi sono le aggressioni fisiche subite dal personale scolastico perché, come evidenziato dal Ministro Valditara, «oggetto della riforma non sono le mere aggressioni verbali», bensì ”un inasprimento delle pene attualmente previste in tali casi”

In effetti, il nuovo DDL, apportando un’ulteriore modifica all’art.380 del CPP, estende l’arresto obbligatorio in flagranza di reato del responsabile, da cui sono esclusi i minori, laddove lo stesso abbia causato lesioni personali ai docenti e dirigenti scolastici o a causa dello svolgimento delle loro funzioni.

In aggiunta, alla flagranza di reato, come ha evidenziato il Ministro, il DDL, equipara la «quasi flagranza» allo «Stato di flagranza», sancito dall’art. 382.co.1 CPP. in base al quale «È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».

Questa equiparazione si conforma alla tutela già prevista per il personale sani tario mira a garantire:

  • un’immediata risposta giudiziaria ai casi di violenza nelle scuole;

  • un rafforzamento della sicurezza nei contesti educativi;

  • un riconoscimento formale della funzione pubblica svolta dal personale scolastico.

Viene, inoltre, introdotta una modifica all’art. 583-quater nel Codice Penale, attualmente intitolato «Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali», che configura una specifica aggravante “per chi arreca lesioni, di qualsiasi entità, a membri del personale scolastico nell’esercizio delle loro man sioni.che si applica anche in presenza di lesioni lievi”attraverso la quale si intende scoraggiare ogni forma di intimidazione, aggressione o violenza, valorizzando la funzione educativa inteso come bene giuridico meritevole di una tutela rafforzata.

La finalità è quella di ricomprendervi anche le lesioni personali ai danni del personale scolastico, prevedendo pene più severe di quelle attualmente contenute nel generico articolo 582 del CP intitolato «Lesione personale» modificando la norma nel senso che «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Così come formulato, il DDL è stato, quindi.approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile, che ha tenuto conto dell’urgenza di proteggere l’integrità fisica e morale del personale impegnato nell’attività educativa ed introducendo disposizioni che ne rafforzano la posizione giuridica e istituzionale, sulla base del già previto inasprimento delle misure contro le aggressioni al personale scolastico.

Infine, le nuove disposizioni emanate per la tutela del personale scolastico si collocano all’interno di un pacchetto normativo più ampio, approvato contestualmente dal CdM, che tocca altre aree sensibili della vita scolastica:

È stato approvato, in particolare, un disegno di legge che impone alle scuole l’obbligo di acquisire il consenso scritto preventivo da parte delle famiglie (o degli studenti se maggiorenni) per la partecipazione ad attività extracurricolari o dell' ’ampliamento dell’offerta formativa che si occupi di temi legati alla sessualità.

Un ulteriore Decreto modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria vigente, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo, uso di sostanze e altri comportamenti devianti, rafforzando la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia con misure specifiche e mirate a scoraggiare tali fenomeni.

Sono state modificate, per finire, le norme in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.

La revisione della valutazione riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con un accento sull’impor tanza educativa della condotta scolastica

  • Conclusioni

Secondo il Ministro, così intervenendo, «per le lesioni lievi, si passerà dagli attuali minimo di sei mesi e massimo di tre anni attualmente previsti, ad un minimo di due anni e a un massimo di cinque anni di reclusione se soggetto passivo delle aggressioni risulterà essere il personale docente o un dirigente scolastico».

L’auspicio è che la paura di un arresto in flagranza e l’innalzamento delle pene possano indurre i genitori a recuperare il doveroso ruolo di educatori senza delegare alla Scuola la disattenzione che attraversa la Società contemporanea.

Come ricorda la Dottrina a commento della normativa (v.ex multis, Caputo. su Altalex Maggio 2025)“Un genitore che picchia un docente sta insegnando al proprio figlio ad essere un «bullo» e, purtroppo, si rimane allibiti e sconcertati da questi gravi episodi, che si verificano sempre più con maggiore frequenza.

L’aggressione al docente è diventata una sorta di assalto alla diligenza in cui tutti sparano sul conducente ma, nello stesso tempo, è la cartina di tornasole delle fragilità estreme di ragazzi e genitori incapaci di gestire una sconfitta o un rimprovero anche se meritato”.

La sicurezza del personale scolastico, pertanto deve essere intesa come una priorità assoluta e, dunque, occorre immediatamente intervenire per garantire un ambiente di apprendimento sereno e protetto per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Quando si impedisce ad un docente di svolgere in serenità il proprio lavoro, il fallimento si ripercuote anche sui nostri figli.

Sembrano averlo dimenticato i tanti genitori che, indossando vesti da «bulli» e scendendo in campo in difesa dei propri figli, aggrediscono sempre più spesso - e non solo verbalmente -gli insegnanti che svolgono il proprio lavoro educativo.

A tale nefasto quadro vanno aggiunti i molteplici ripetuti episodi di bullismo cyber bullismo, violenza sessuale di gruppo, revenge porn, innanzi richiamati, e quanto contribuisce a non rasserenare la situazione venutasi a creare.

Sono queste le ragioni che hanno indotto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ad approvare un Disegno di Legge volto a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale scolastico per il bene del personale scolastico docente e non docente e delle future generazioni (!!).

Occorre, tuttavia, che il Governo in carica si occupi, con estremo rigore ed urgenza, degli altri fenomeni innanzi segnalati per scoraggiare il ripetersi di quanto sta accadendo in danno delle famiglie e sotto gli occhi di Tutti nelle nostre Città.

La coscienza civica non è una leggenda Metropolitana ma costituisce un bagaglio essenziale della nostra civile convivenza per la sicurezza individuale e collettiva di ciascuno di Noi!!


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