Le spese dell'ATP hanno natura giudiziale e non risarcitoria

Le spese dell'ATP hanno natura giudiziale e non risarcitoria

Con l’ordinanza n. 13154, pubblicata il 18 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla regolamentazione delle spese nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ante causam.

Venerdi 30 Maggio 2025

IL CASO: La vertenza esaminata dai giudici di legittimità nasce da un ricorso per accertamento tecnico preventivo finalizzato all’individuazione delle cause di infiltrazioni verificatisi all’interno dell’appartamento del ricorrente, il quale le imputava alla piscina collocata nella sovrastante proprietà del vicino in prossimità del confine.

All’esito della consulenza tecnica svoltasi, il perito nominato dal Tribunale escludeva che la causa delle infiltrazioni fosse da individuare nella piscina, ritenendo, invece, che le medesime avessero un'origine diversa, estranea alla sfera della parte resistente. Inoltre, il consulente consigliava di procedere, comunque, alla realizzazione di una canaletta al confine per il migliore deflusso delle acque.

La parte resistente procedeva alla realizzazione dell’opera consigliata dal consulente tecnico e chiamava in causa l’originario ricorrente, chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'accertamento tecnico preventivo (spese legali e tecniche sostenute nel corso del procedimento; spese per la realizzazione delle opere indicate dal consulente; il pregiudizio derivante dall'interruzione dell'attività di B & B, da lui svolta nel proprio immobile). Nelle more, l’originario ricorrente dichiarava di non avere più interesse nel proseguire il giudizio e di rinunciare a qualsiasi pretesa.

Il giudizio si concludeva con la condanna di quest’ultimo al rimborso delle spese sostenute dall’originaria resistente che erano state da quest’ultima documentate.

La decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello, che qualificava le spese richieste dalla resistente come danno da risarcire.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione adita dal soccombente (originario ricorrente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo), relativamente alle spese di tale giudizio, ha ribadito il principio secondo il quale, le stesse vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.

In altri termini, hanno concluso gli Ermellini, i costi sostenuti nella fase dell’accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle per le prove ed indagini e quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito la parte come consulenti, costituiscono spese giudiziali e non, come affermato dai giudici della Corte di Appello, quali componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di compensazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 13154 2025

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