Il caso.
"In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore; a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili".
Nel caso de quo, l’esame della copia rispetto all’originale non è equipollente all’esame dell’originale, il motivo è tecnico.
In tante occasioni il ct grafologo è costretto ad operare sulle copie ma occorre avere prudenza.
Sottolineo che i principi generali del codice deontologico di AGP, Associazione Grafologi Professionisti, associazione a cui sono iscritta, è citato che “il grafologo non deve lavorare su documenti inviati per fax o fotocopiati poiché la qualità del tratto ne risulta alterata; qualora gli venga richiesto dall’Autorità Giudiziaria o da altri di lavorare su documenti non originali, deve accertarsi, nei limiti del possibile, che non sia reperibile il documento originale e deve informare, in modo circostanziato, il committente dei rischi e delle limitazioni che comporta una analisi su documenti non originali. Deve inoltre rifiutarsi di lavorare su materiale insufficiente (Art. 3 di Rapporti con gli utenti)”.
Secondo i protocolli peritali, nulla può sostituire l’originale in quanto l’ispezione grafistica eseguita su copie non permette di percepire le gradazioni di tinta, le macchi, gli spandimenti dell’inchiostro, le riprese, gli eventuali ritocchi e soprattutto la nettezza dei segni: elementi indispensabili per individuare l’incesso dinamografico e le componenti sostanziali del gesto grafico nella sua interezza.
La fotocopia offre un segno che appare sbavato ed incerto, così come nel ritorno del profilo ascendente sul tratto discendente le linee si fondono in un segno ingrossato e indistinto, inoltre l’inchiostrazione talvolta può essere eccessiva e confusa quando si presentano dei timbri sovrapposti e l’interpretazione del movimento risulta difficile ed imprecisa.
Ergo, il perito obiettivamente non può definire i movimenti che hanno generato le forme grafiche.
In generale sarebbe meglio non periziare documenti su copia anche e soprattutto perché possono essere stato oggetto di collage ed inoltre perché possono essere frutto di riproduzioni di scritti sui quali sono stati praticati ripassi o ritocchi ovvero sostituzioni od aggiunte di parole o frasi.1
Il tracciato in fotocopia subisce vere e proprie metamorfosi quali:
perdita di nettezza dei bordi del tracciato grafico originale, la pressione è decisamente modificata. Chiaramente l’uso di copia nata da altre fotocopie accentua le modificazioni precedentemente subite;
i chiaroscuri si affievoliscono od addirittura scompaiono, tant’è che una pressione di tipo intozzata primo modo in fotocopia può divenire grossa o filiforme a seconda della regolazione dell’intensità operata sul display della macchina fotocopiatrice;
si verifica il fenomeno dell’accentuazione dei distacchi . Infatti un tratto sfumato o molto chiaro sull’originale fotocopiato al minimo di intensità e quindi una scrittura Attaccata sull’originale si può trasformare in una scrittura in copia con il segno Staccata od addirittura Frammentata. Esclusivamente sull’originale è possibile apprezzare i gesti aerei che precedono o seguono i tratti più sottili;
non è possibile individuare sulla fotocopia la presenza di tratti ripassati e di accartocciamenti;
si può cadere in errore e leggere come tratti sovrapposti o a contatto come impastoiamenti, stoppacciosità o improvvise marcature, tipici magari di motricità Grossolana, Stentata, Artritica o Intozzata II modo.2
Accanto alla difficoltà di comprendere ed apprezzare il movimento grafico in tutte le sue componenti specifiche, vi sono ulteriori rischi nella perizia su copie che nascono dalla attendibilità propria della copia, in quanto tale.
La fotocopia può essere oggetto di alterazione, di decolorazione, di raschiamento e possono essere realizzate delle fotocomposizioni.
Il perito non può lavorare esprimere conclusioni certe ed inequivocabili quando opera su di un documento in fotocopia e non in originale.
Esistono molteplici trucchi per modificare una fotocopia, il più semplice è quello di coprire sull’originale o su una copia di esso la parte che si vuole sottrarre, così da farla scomparire dalla copia stessa. Così come inserire nel testo parti prima inesistenti oppure realizzare giustapposizioni, vale a dire la creazione di un documento ex novo, ritagliando parti di documenti autentici o comporle accostandole e formando un documento nuovo.
Attraverso tali artifizi è possibile trasferire una firma autentica su di una cambiale in fotocopia oppure trasferire una firma autentica su di una cambiale originale ( se sia una firma autentica si predispone una cambiale dattiloscritta in originale e si trasferisce con fotocopiatore la firma apposta sul documento originale, in tal caso si avrà una cambiale originale con firma “autentica” ma fotocopiata) od ancora trasferire una parte modificata di un atto privato al posto di quella originale od ancora l’asportazione di una data, di una cifra o di una parola.
Il falsario potrà realizzare un originale pretracciando una firma o un manoscritto con una matita, in tal caso la fotocopia non ne lascerà tracci; così come non apparirà alcun solco sulla copia, visibile invece con luce radente nell’originale. Infine, nella copia non sarà possibile apprezzare la presenza o meno di una eventuale decolorazione, individuabile con foto all’ultravioletto.
Ergo, il perito che conduce un’ispezione su di un documento in fotocopia deve essere molto prudente quando si tratta di valutare l’autenticità, viceversa potrà esprimersi con certezza per il parere di diversità di mano; quindi, anche di falso in quanto il falso altro non è che un caso notevole di diversa provenienza genografica.3
Secondo la mia esperienza, è tecnicamente ammesso esprimere un giudizio di compatibilità grafomotoria, in questo caso il magistrato potrà utilizzare il dato tecnico grafologico come elemento indiziario, unitamente ad altri elementi acquisiti.
Viceversa, se la firma è apocrifa, tale elemento avrà una valenza di certezza e non di semplice indizio, è tecnicamente ammesso e consentito esprimi in termini di certa e sicura apocrifia. Questo elemento andrebbe segnalato.
In conclusione: l’accertamento in copia ha valenza di certezza, qualora la firma sia dichiarata falsa. Diversamente se è compatibile con quella dell’autore, ha valore indiziario.
Avv. Susanna Matteuzzi - Grafologa
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Note
1 O. Sivieri – L’indagine grafica – Cedam Padova
2 Rivista Scrittura nr.84 del 1992 – Copi, fotocopia, xerocopia, implicazioni psico-grafologiche e peritali di un attuale “strumento per scrivere” di P. Cristofanelli
3 Rivista Scrittura nr.95 del 1995 – Manipolazioni e infedeltà della fotocopia – di M. Zappitelli