La sorte dell’animale d’affezione nella crisi di coppia

La sorte dell’animale d’affezione nella crisi di coppia
Giovedi 29 Maggio 2025

Se non succede è meglio. Purtroppo succede. Un matrimonio, come una relazione sentimentale, può giungere al capolinea. E quando accade la sorte di un animale d’affezione rimane affidata al grado di empatia del giudice che si occuperà di quella vicenda.

Rischio che nasconde un’altra insidia, quella per cui il giudice potrebbe ignorare la storia di quella famiglia o di quella coppia “allargata” limitandosi a verificare il titolo di proprietà dell’animale, ignorando la relazione esistente tra l’animale e il compagno umano di riferimento. Magari attribuendo alla intestazione all’anagrafe canina dell’animale domestico un valore che, invero, non ha.

Tizio e Caia convivono more uxorio per alcuni anni arricchendo poi la loro unione con la presenza di un cane (Pluto, nome di fantasia, un trovatello) che viene registrato all’anagrafe animali d’affezione a favore di Tizio. Terminata la convivenza il cane rimane presso l’abitazione dove la coppia aveva convissuto fino a quel momento (l’appartamento di Caia) pur continuando Tizio ad occuparsi di Pluto per tutto l’anno seguente alla loro separazione di fatto. A causa di litigi non oltremodo tollerabili ad un certo punto il cane rimane nella sola disponibilità di Caia. Almeno fino a quando, dopo l’ennesima lite e l' intervento finanche delle forze dell’ordine, queste decidono di consegnare il cane a colui che ne figura intestatario all’anagrafe canina (Tizio).

Affidamento che, secondo Caia, integrerebbe uno spoglio di possesso del cane in suo danno da parte di Tizio. Motivo per cui chiede di essere reintegrata nel possesso del cane oltre alla condanna di Tizio al risarcimento del danno morale derivante dall’interruzione del rapporto con l’animale d’affezione. A dire di Tizio non vi sarebbe stato alcuno spoglio del possesso dal momento che l’affidamento è stato deciso ed eseguito da parte delle forze dell’ordine sulla base dell’unica evidenza oggettiva disponibile al momento del fatto (l’intestazione all’anagrafe canina).

Prima di vedere come si è espresso il Tribunale di Milano (sent. n.1035/2025) si segnala che il giudizio di merito introdotto da Caia ha avuto ad oggetto le medesime domande già proposte nella precedente fase cautelare poi oggetto di reclamo avanti al collegio.

Anche il Tribunale di Milano nella di merito rigetta ogni domanda di Caia.

Vediamo perché.

Primo. La situazione precedente all’intervento delle forze dell’ordine (polizia locale) era una situazione di compossesso del cane, condiviso tra le parti che vivevano e si comportavano come proprietari dell’animale.

Secondo. L’interruzione dei rapporti tra Tizio e il cane alla fine della convivenza non ha certo manifestato l’intenzione – da parte di Tizio – di rinunciare al possesso di Pluto. Tanto è che il cane dopo la separazione della coppia è rimasto con Caia in virtù di un accordo tra le parti e Tizio ha continuato a fare visita al cane portandolo a passeggio.

Terzo. L’interruzione delle visite e delle passeggiate di Tizio con il cane è originata dal clima sempre più teso e turbolento tra i due ex fidanzati documentato dalle reciproche denunce/querele.

Quarto. Nell’episodio che ha visto intervenire la polizia locale le parti sono arrivate finanche a strattonare il cane tirando ciascuno il guinzaglio a se. Inevitabile che gli agenti intervenuti lasciassero il cane nella disponibilità di Tizio risultando questi intestatario di Pluto presso l’anagrafe animali d’affezione.

Quinto. L'’intervento della polizia locale viene richiesto da entrambe le parti per l’ennesima lite tra Tizio e Caia e non, come diversamente rappresentato da Caia, perché gli agenti decidessero in ordine alle sorti del cane. Gli agenti vedendo che i due contendenti si contendevano finanche il guinzaglio decidono di assegna Pluto sulla base dell’unica evidenza oggettiva a loro disposizione, quella dell’intestazione all’anagrafe canina. (peraltro, sottolinea la sentenza, pur ipotizzando per avventura che Tizio avessi inteso sottrarre il cane a Caia, l’ assegnazione di quello a Tizio è attribuibile alla polizia locale e non alla volontà di Tizio, motivo per cui la scelta di consegnare il cane a Tizio non è illegittima e non può essere disapplicata).

Tutte queste considerazioni conducono il Tribunale di Milano a rigettare le istanze di Caia.

Qualche ultima personale riflessione.

La giurisprudenza più illuminata ha più volte ribadito che alcuna risolutività può attribuirsi a tale intestazione. Sia chiaro nella vicenda decisa dal Tribunale di Milano nessuno può sapere quale fosse l’intimo rapporto dei litiganti con il cane. Caia probabilmente dovrà agire in altro e diverso modo se vorrà fare riconoscere il proprio diritto a quella speciale relazione affettiva con il cane. Non vi è dubbio che in astratto un simile provvedimento della polizia locale può dare seguito una serie di problemi considerando peraltro l’età del cane “conteso”e e tempi necessari per far valere eventuali diritti.

Non prendere definitivamente le distanze -affrancandoci- da istituti del diritto privato potrebbero aprire scenari discutibili. Non si tratta– di definire “l’animale non umano” come soggetto di diritto ma di riconoscerne almeno uno statuto che sia corrispondente alla sua natura di essere animato (cit. Prof. Paolo Onida). Come ci dicono l’etologia, la biologia, la filosofia, le scoperte scientifiche. Come invece non ci dice, ancora, il codice civile.

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