La Corte d'Appello di Firenze chiarisce quando sorge la titolarità di un diritto reale con riferimento ad un anime domestico e il soggetto responsabile ex art.2052 cc
| Mercoledi 8 Aprile 2026 |
Tizio nel mentre si trova in canile per ultimare la pratica di adozione di un cane viene morso proprio da quello stesso cane che aveva deciso di adottare. Nel tentativo di contenerlo perchè il veterinario potesse eseguire l’iniezione di sedazione (necessaria per trasportare il cane in auto) il cane si rivolta contro Tizio mordendogli ripetutamente mano ad avambraccio. Chi è responsabile ex art. 2052 cc di quel morso e dunque deve essere chiamato a risarcire il danno subito da Tizio?
Questa è la domanda alla quale prima il Tribunale e poi la Corte di appello, confermando la sentenza del primo giudice, sono stati chiamati a rispondere.
Procediamo con ordine.
Tizio contesta che al momento dell’aggressione il cane fosse già divenuto di sua proprietà sostenendo invece che il cane fosse ancora di proprietà della originaria proprietaria (quella che aveva continuato a pagare la retta al canile comunale ed al cui nominativo, sulla base dei dati dell’anagrafe canina, risultava essere sempre stato associato il numero di microchip del cane). Nessun valore poteva essere attribuito al documento contenente il passaggio di proprietà da lui stesso sottoscritto, in qualità di acquirente/cessionario dell’adottando cane, modello previamente sottoscritto dal titolare cedente la proprietà del cane.
Peraltro, sempre a dire di Tizio, nessun valore poteva essere attribuito a tale documento in quanto nello stesso era menzionato quale cedente il cane, in luogo della vera proprietaria, il canile che evidentemente non aveva titolo alcuno per cederlo a Tizio.
La Corte di appello di Firenze (sentenza n.1517/ 2024), confermando la pronuncia del primo giudice, rigetta il gravame di Tizio. Importanti le motivazioni. Provo a riassumerle.
Primo. In base al vigente codice civile i cani sono equiparati a beni mobili non registrati per il cui trasferimento di proprietà non è necessaria nessuna forma particolare, né tantomeno la trascrizione presso l’anagrafe canina, atto successivo previsto ai fini pubblicistici di salute pubblica e tutela dei terzi.
Secondo. Risulta pacifico che Tizio avesse espresso la volontà di adottare il cane posto che in atti risulta prodotto l’attestato di cambio proprietà sottoscritto dalla originaria proprietaria e cedente dell’animale nonché da Tizio quale acquirente/cessionario. Tale atto prova il raggiungimento di un accordo avente ad oggetto la cessione del cane a Tizio da parte della sua precedente proprietaria, non risultando che mai questa avesse contestato di avere apposto la sottoscrizione per la cessione del proprio cane (l’errore del nome dl cedente costituisce un errore materiale sanato).
Terzo. Nel caso in esame né il centro cinofilo né tantomeno il veterinario possono considerarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 2052 come proprietari del cane né lo avevano in uso al momento in cui il cane aveva morso Tizio. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale -si legge in sentenza- tenere in uso l’animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto.
Il che vuol dire anche che ciò che rileva non è tanto la finalità (di profitto economico o meno), quanto, piuttosto, il tipo di uso esercitato, qualificato dal governo dell’animale, che normalmente compete al proprietario. Ciò detto, nel caso di specie essendosi perfezionato sia il consenso relativo alla cessione del cane, sia la materiale consegna, non residua alcuno spazio per alcuna responsabilità delle odierne parti appellate ex art. 2052 c.c.
Quarto. Non può censurarsi come erronea la parte della sentenza impugnata che non ritiene grave la negligenza del veterinario che, pur conoscendo la pericolosità del cane (ampiamente documentata e in atti), ne tentava la sedazione senza mettergli prima la museruola. Tale circostanza non può considerarsi, come sostenuto da Tizio, quale fatto del terzo comunque idoneo a superare la presunzione richiesta dall’art. 2052 c.c.. Al momento dell’aggressione il cane era già di proprietà e nella disponibilità di Tizio e di fatto non assume più alcun rilievo l’operatività di un fattore interruttivo del nesso causale e comunque Tizio non aveva agito nei confronti del veterinario in termini responsabilità professionale per non aver svolto l’attività commissionata diligentemente.
E tantomeno di nessun rilievo sono da ritenere -ai sensi dell’art. 2043 c.c. - le disquisizioni inerenti il rispetto o meno dei protocolli per la sedazione dell’animale posto che l’unica domanda svolta ex art. 2052 c.c. è posta nel nulla dal fatto che ad essere morso è stato lo stesso proprietario del cane. In ogni caso, specifica la Corte, al momento del morso il veterinario non aveva ancora posto in essere alcuna iniezione, di talchè nessuna correlazione causale è possibile rilevare tra il suo operato e l’aggressione del cane contro il suo padrone che lo teneva al guinzaglio.
Una sentenza, quella resa dalla Corte di appello fiorentina che tocca alcuni temi ricorsivi e spesso oggetto di interpretazioni diverse relativamente al momento in cui sorge la titolarità di un diritto reale con riferimento ad un anime domestico. Viene anche percorso un viaggio all’interno dell’art. 2052 del codice civile, considerato a torto un viaggio senza insidie.