Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto per accertare la lesione del diritto di panorama causata dall'installazione di tubi sul lastrico solare. In assenza di allegazione concreta del titolo giuridico su cui si fonda la pretesa servitù di panorama, il ricorrente non soddisfa il requisito del fumus boni iuris, rendendo l'accertamento tecnico preventivo meramente esplorativo e, come tale, inammissibile.
| Mercoledi 8 Aprile 2026 |
La sentenza aggiunge un ulteriore tassello alla giurisprudenza consolidata sul corretto utilizzo dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.
Il Tribunale ribadisce che la destinazione dell'ATP ex art. 696 bis cpc alla conciliazione della lite non esonera il ricorrente dall'onere di allegare in modo specifico il titolo del diritto che si assume leso: in difetto di esso, il ricorso si tramuta in uno strumento esplorativo vietato. Ne consegue che chi intenda avvalersi dello strumento per far accertare danni da lesione del diritto di panorama deve prima allegare il titolo costitutivo della servitù — contratto, usucapione o destinazione del padre di famiglia — pena l'inammissibilità del ricorso.
Mevia, proprietaria di un appartamento al quinto piano di un immobile di pregio affacciato sul Duomo di Milano, ha proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della società Alfa, lamentando che quest'ultima avesse installato sul lastrico solare dell'edificio dei grossi tubi — resi necessari, secondo la resistente, per far fronte a problemi di rumore dei macchinari dell'aria condizionata — compromettendo così il panorama goduto dalle finestre del suo salotto.
Ritenendo sussistente il fumus boni iuris in relazione a una lettura estensiva dell'art. 907 c.c. — norma che disciplina le distanze per le costruzioni in rapporto alle vedute — la ricorrente ha chiesto che il consulente tecnico accertasse:
Alfa si è costituita eccependo, tra l'altro, l'assenza di fumus in ordine al diritto di panorama asseritamente leso, il carattere meramente esplorativo dell'accertamento richiesto e l'inammissibilità dello strumento, in quanto diretto a risolvere una questione di diritto piuttosto che a compiere un accertamento tecnico.
Il Tribunale di Milano ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo le eccezioni della resistente.
Il Giudice ribadisce innanzitutto i presupposti dell' ATP ai fini conciliativi: lo strumento è ammissibile quando la consulenza risulti rilevante, pertinente e utile rispetto all'accertamento di crediti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, e non deve avere finalità meramente esplorative. A tal fine il ricorrente deve indicare con chiarezza e precisione il profilo di responsabilità e i danni subiti, proprio per consentire la verifica del fumus, l'esercizio del contraddittorio e la corretta formulazione del quesito al CTU.
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che le allegazioni di Mevia si sono mantenute su un piano astratto e assertivo:
Il difetto di fumus rende impossibile impostare un quesito tecnico coerente: ammettere la consulenza nelle condizioni date significherebbe dare per presupposta la lesione del diritto, oppure delegare al CTU la soluzione di una questione giuridica — quella relativa all'esistenza e al contenuto del diritto di panorama — che è sottratta per natura alle competenze tecniche del consulente e può essere risolta soltanto in sede di giudizio di merito.
Il principio affermato dal Tribunale è, in sintesi, il seguente: il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non allega in modo concreto e specifico il titolo costitutivo del diritto che assume leso, poiché in tal caso l'accertamento tecnico preventivo si trasforma in uno strumento esplorativo volto a risolvere, attraverso il CTU, una questione di diritto che non gli appartiene.