Le spese dell'ATP sono a carico del richiedente e regolate come spese giudiziali nel giudizio di merito

Le spese dell'ATP sono a carico del richiedente e regolate come spese giudiziali nel giudizio di merito
Giovedi 26 Ottobre 2023

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28677/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023.

IL CASO: la vicenda approdata all'esame dei giudici di legittimità riguarda un ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. con il quale il ricorrente chiedeva l’accertamento tecnico preventivo relativamente ad un intervento di progettazione e realizzazione degli impianti di una villa con piscina e parco.

All’esito del giudizio, il Tribunale, poneva le spese della procedura dell’accertamento tecnico preventivo a carico solidale tra le parti.

La resistente, ritenendo errata la decisione del Tribunale sulla spese della procedura, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli artt. 91, 92, 696 e 696 bis c.p.c.,

LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha anche ritenuto fondato, e sulla scorta del predetto principio, nel decidere la causa nel merito ha disposto l’eliminazione della statuizione del Tribunale relativa alle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, poste a carico delle parti in via solidale tra loro, ponendole carico della sola parte istante.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 28677 2023

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