Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28677/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023.
IL CASO: la vicenda approdata all'esame dei giudici di legittimità riguarda un ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. con il quale il ricorrente chiedeva l’accertamento tecnico preventivo relativamente ad un intervento di progettazione e realizzazione degli impianti di una villa con piscina e parco.
All’esito del giudizio, il Tribunale, poneva le spese della procedura dell’accertamento tecnico preventivo a carico solidale tra le parti.
La resistente, ritenendo errata la decisione del Tribunale sulla spese della procedura, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli artt. 91, 92, 696 e 696 bis c.p.c.,
LA DECISIONE: La Cassazione, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha anche ritenuto fondato, e sulla scorta del predetto principio, nel decidere la causa nel merito ha disposto l’eliminazione della statuizione del Tribunale relativa alle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, poste a carico delle parti in via solidale tra loro, ponendole carico della sola parte istante.