Nella sentenza n. 29308 del 23 ottobre 2023 la Corte di Cassazione torna sulla questione della risarcibilità o meno delle spese mediche allorchè il danneggiato in un sinistro stradale si sia rivolto ad una struttura privata in luogo di quella pubblica.
Giovedi 26 Ottobre 2023 |
Il caso: Tizio, alla guida del proprio ciclomotore, veniva investito dal un auto condotta da Caia e riportava gravi lesioni agli arti inferiori; ritenendo non satisfattiva dei danni patiti la somma di € 133.000,00 messagli a disposizione dalla Assicurazione, Tizio– accettato il pagamento solo a titolo di acconto, rispetto al maggior risarcimento cui assumeva avere diritto – adiva il Tribunale milanese, innanzi al quale si costituiva la sola società assicuratrice.
Il Tribunale accoglievae accoglieva solo parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo a Tizio a titolo di danno non patrimoniale, l’ulteriore importo di € 49.000,00, oltre interessi dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea al saldo.
Tizio proponeva appello, lamentando, per qul che qui interessa, il mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute; La Corte distrettuale respingeva il gravame, confermando in toto la sentenza di primo grado.
Tizio ricorre in Cassazione, censurando, come terzo motivo, la sentenza impugnata per aver confermato la liquidazione delle spese mediche, già disposta dal primo giudice, solo nella misura di € 10.634,74, decisione, in particolare, assunta avendo riguardo non al costo effettivo delle prestazioni terapeutiche e riabilitative fruite da Tizio presso le strutture private cui si rivolse, bensì al (minore) esborso che costui avrebbe, invece, affrontato ove si fosse indirizzato verso strutture pubbliche, e ciò sul presupposto che fu una sua “scelta personale quella di affidarsi ad un servizio privato piuttosto che al SSN”.
Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto rileva che:
a) l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione ai sensi dell'art. 1227 c.c, e ciò anche in considerazione del fatto che l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero;
b) la sentenza impugnata, pertanto, merita censura, nella parte in cui istituisce una sorta di automatismo – in relazione alla domanda di rimborso delle spese mediche – tra la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata e l’applicazione dell’art. 1227 comma 2 cod. civ.