Lavori usuranti: entro il 1° maggio le domande di riconoscimento.

Lavori usuranti: entro il 1° maggio le domande di riconoscimento.
Venerdi 12 Aprile 2024

La domanda per l’accesso alla pensione, riservato ai lavoratori che hanno svolto mansioni particolarmente faticose e pesanti, deve essere presentata entro il 1° maggio 2024 da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Con il messaggio n. 812/2024, l'Inps ha fornito tutte le indicazioni per la presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti. La richiesta può essere inoltrata telematicamente da parte di coloro che, nel corso dell'anno 2025, matureranno i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 67/2011.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti, il lavoratore dovra trasmettere la domanda corredata dalla documentazione richiesta1, entro il primo maggio dell'anno precedente a quello in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi utili al riconoscimento del lavoro usurante. La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che conseguono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali previste per i lavoratori autonomi.

Nello specifico, il beneficio interessa i lavoratori:

  • impegnati in mansioni usuranti ;

  • i notturni a turni e/o per l'intero anno; gli addetti alla cosiddetta linea catena;

  • i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Per i suddetti è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età minima: pari a 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 se dipendenti; e pari a 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 se autonomi. Nel calcolo degli anni di lavoro faticoso vengono inclusi sia i periodi di contributi obbligatori che quelli figurativi.

I lavoratori notturni ( che svolgono attività per almeno tre ore, tra la mezzanotte e le cinque del mattino e occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 in un anno o per l’intero anno), possono ottenere il trattamento pensionistico alle stesse condizioni di quanti sono stati impiegati in mansioni usuranti.

Vi rientrano:- i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, i quali possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti e i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi.

La procedura telematica richiede la compilazione del modulo AP45 e l'allegazione della documentazione necessaria, che può includere buste paga, il libretto di lavoro, gli ordini di servizio e altri documenti comprovanti i requisiti richiesti.

Qualora la domanda venga presentata oltre il termine previsto, la decorrenza della pensione è differita : di un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese; due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi; tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Nota

1 La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del 20 settembre 2017, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

   

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