Azione revocatoria introdotta con ricorso: quando si interrompe la prescrizione

Azione revocatoria introdotta con ricorso: quando si interrompe la prescrizione

L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'articolo 2901 del Codice Civile, è uno strumento legale che consente al creditore di tutelarsi al fine di garantire la garanzia patrimoniale del debitore nel caso in cui quest’ultimo pone in essere atti dispositivi relativi al suo patrimonio.

Venerdi 29 Agosto 2025

Con l'azione revocatoria, il creditore chiede al giudice di dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia dell'atto dispositivo del debitore, oggetto dell'impugnazione.

In caso di esito positivo dell'azione, il creditore potra’ promuovere azioni esecutive o conservative sui beni dichiarati inefficaci.

Presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria sono:

  1. l'esistenza di un diritto di credito in capo a chi agisce. Come stabilito dall’art. 2901 del Codice civile, il creditore può agire anche se il suo credito è soggetto a condizione o a termine. Come affermato dal costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, a tal fine è sufficiente una “legittima aspettativa del credito”;

  2. l'”eventus damni”, che consiste nel pregiudizio che l'atto di disposizione arreca alle ragioni del creditore, rendendo più difficile o più rischiosa la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore;

  3. la “Scientia Damni”, che consiste nella consapevolezza del debitore di provocare con l'atto dispositivo del proprio patrimonio un pregiudizio al creditore;

  4. il “Consilium Fraudis” da parte del terzo acquirente del bene. Nel caso in cui l'atto è a titolo oneroso è necessaria la sua partecipazione alla dolosa preordinazione.

L’azione revocatoria ordinaria è soggetta a prescrizione. Essa si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dalla data del compimento dell'atto dispositivo pregiudizievole.

Dopo l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del rito sommario di cognizione previsto dall'art. 702 bis c.p.c., oggi sostituito dal procedimento semplificato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ci si è posti il problema circa l’individuazione del momento in cui si verifica l'effetto interruttivo della prescrizione dell'azione revocatoria, nel caso in cui la stessa viene introdotta con ricorso e non con l'atto di citazione.

In altri termini, ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente il deposito del ricorso o è necessaria la notifica dello stesso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, al convenuto?

Sul punto all'interno della giurisprudenza si sono formati due orientamenti contrapposti.

Tutto nasce dall'interpretazione del primo comma dell'art. 2943 del Codice civile il quale stabilisce che “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio".

Un primo orientamento sostiene la necessità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Tale orientamento fa leva sull'interpretazione letterale della suddetta disposizione che individua con la notificazione dell'atto introduttivo il momento interruttivo della prescrizione, sulla la natura di atto unilaterale recettizio dell'atto interruttivo il quale per produrre i suoi effetti deve entrare nella sfera di conoscenza del convenuto e sulla circostanza che la scelta del rito sommario è facoltativa per l'attore che, optando per tale modello processuale, ne accetta le relative peculiarità, senza poter invocare una tutela differenziata rispetto a chi agisce con atto di citazione, ove è la parte stessa a controllare i tempi della notifica.

Un secondo orientamento ritiene, invece, sufficiente il momento del deposito del ricorso, facendo leva sul fatto che l'azione revocatoria è un'azione costitutiva "necessaria", il che significa che il diritto del creditore a rendere inefficace l'atto pregiudizievole non può essere fatto valere se non attraverso un'azione giudiziale.

Il contrasto giurisprudenziale è stato confermato da due recenti ordinanze pubblicate dalla Corte di Cassazione a distanza di circa quindici giorni l'una dall'altra che hanno affermato due principi di diritto opposti.

In entrambi i casi decisi dai giudici di legittimità, l’azione revocatoria era stata instaurata con il ricorso depositato prima del decorso dei cinque anni dal compimento dell'atto dispositivo impugnato e la notifica dello stesso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, era stata eseguita dopo la scadenza dei cinque anni.

Con la prima ordinanza (20896 del 23 luglio 2025), gli Ermellini hanno affermato il principio di diritto secondo il quale:

"In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena seppur con rito semplificato, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto, ponendo fine alla condizione di inerzia, senza che l'attore possa essere gravato delle conseguenze derivanti dai tempi necessari all'ufficio giudiziario per la fissazione dell'udienza e la conseguente notificazione.

Con la seconda ordinanza (23055/2025, pubblicata l'11 agosto 2025), hanno affermato il seguente principio di diritto:

“In virtù del chiaro e ineludibile testo dell’art. 2943, comma 1, c.c., “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale inizia un giudizio”; pertanto anche nel caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (oggi abrogato e sostituito dall’art. 281-decies c.p.c.), il termine di prescrizione non è interrotto dal solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, essendo a tal fine necessaria la successiva notificazione del ricorso integrato dal decreto del giudice che fissa l’udienza per la comparizione delle parti, ferma la rilevanza della scissione per il notificato e il notificante operante nella notificazione degli atti processuali”.

Tenuto conto del contrasto manifestato tra gli stessi giudici della Suprema Corte e del sempre più frequente utilizzo del ricorso, quale atto introduttivo dell'azione revocatoria, sarebbe opportuno che la questione venisse sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al fine di dirimere il contrasto.

Allegati:

Cassazione civile ordinanza 20896 2025

Cassazione civile ordinanza 23055 2025

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