I limiti al potere di attestazione della conformità del difensore

I limiti al potere di attestazione della conformità del difensore

PCT: il difensore non puo’ attestare la conformità degli atti all'originale dei verbali di causa redatti in forma cartacea

Mercoledi 29 Ottobre 2025

Con la sentenza n. 27565, pubblicata il 15 ottobre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui poteri di attestazione degli atti processuali da parte degli avvocati nell'ambito del processo telematico, soffermandosi in particolare sui limiti di tale potere.

La questione affrontata riguardava in particolare se il potere del difensore di attestazione della conformità all'originale fosse o meno limitato agli atti di parte estratti dal fascicolo informatico (oltre che agli atti processuali degli ausiliari del giudice ed ai provvedimenti del giudice) oppure se potesse estendersi agli atti cartacei in possesso del difensore.

IL CASO: La vicenda approdata all'esame dei giudici di legittimità nasceva dall’opposizione promossa da un uomo avverso un decreto con il quale la Corte di Appello aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta per il riconoscimento del suo diritto all'indennità per l'irragionevole durata di un giudizio in materia di lavoro.

Il ricorrente, depositava la documentazione concernente il giudizio presupposto, in precedenza non tempestivamente allegata in quanto i fascicoli si trovavano presso la Cassazione e produceva, nel fascicolo telematico, una "attestazione di conformità", dichiarando "ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. n. 179/2012, che il seguente file - atti di causa merito.pdf è copia informatica conforme al rispettivo originale analogico".

L'opposizione veniva rigettata per difetto di prova, sul presupposto che il difensore aveva prodotto i documenti relativi al giudizio, in particolare i verbali di causa e le memorie difensive della controparte, non in copia autentica, attestandone la conformità agli originali contenuti nei fascicoli cartacei, pur non avendo questo potere di attestazione.

Pertanto, l'originario richiedente, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, sul punto, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16-decies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012 n. 221, per avere la Corte d'Appello negato che il difensore abbia il potere di attestare "la conformità degli atti in suo possesso agli originali contenuti nei fascicoli cartacei d'ufficio", sebbene l'art. 16-decies preveda proprio che il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestino la conformità della copia al predetto atto.

Il ricorrente, in particolare, sosteneva che la Corte d'Appello non aveva considerato che della documentazione, depositata telematicamente in sede di opposizione tutta in un unico file, le copie dei verbali di causa, sia per il primo che per il secondo grado, non erano state estratte direttamente dal fascicolo cartaceo, ma da copie conformi, tant'è che recavano il timbro della cancelleria, le marche da bollo e la specifica del cancelliere del Tribunale con indicazione dell'importo riscosso e la firma datata.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che il potere del difensore di certificazione della conformità di un atto non è conferito da una norma generale e, perciò, deve essere utilizzato esclusivamente nei limiti previsti dalla legge, che resta speciale, ha dichiarato il motivo del ricorso inammissibile.

Gli Ermellini hanno osservato che:

  1. il verbale di causa, in quanto atto giuridico appartenente alla categoria degli atti certificativi, è il documento preordinato alla descrizione di atti o fatti, rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un soggetto verbalizzante, appositamente incaricato di tale compito, il cancelliere, che garantisce quale pubblico ufficiale la certezza della descrizione degli accadimenti constatati, documentandone l'esistenza (art. 126 cod. proc. civ.);

  2. Secondo l'art. 168 cod. proc. civ., comma secondo, il cancelliere inserisce nel fascicolo d'ufficio, oltre agli altri documenti di cancelleria, di parte e ai provvedimenti del giudice, i verbali di causa;

  3. pertanto, i verbali redatti in modalità cartacea non costituiscono una tipologia di atti la cui copia estratta possa essere attestata direttamente come conforme dal difensore;

  4. La fattispecie è certamente diversa dalla previsione dell'art. 16 decies del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221, come invocato dal ricorrente;

  5. nella suddetta disposizione, il potere di attestazione della conformità è attribuita al difensore nell'ipotesi in cui depositi, con modalità telematiche, la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice, formato su supporto analogico, ma purché sia detenuto da lui in originale o in copia già certificata come conforme; soltanto in tale ipotesi è previsto che la copia munita dell'attestazione del difensore equivalga all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;

  6. La fattispecie dell'estrazione diretta di copia dei verbali cartacei non è neppure disciplinata dal comma 9 bis dell'art. 16 bis dello stesso D.L. n. 179/2012, come inserito dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014: questa norma, infatti, attribuisce il potere di attestazione al difensore delle copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, perché l'estrazione avviene con modalità informatiche, per accesso consentito da valide credenziali, nei limiti in cui è tecnicamente assicurato che il documento informatico, ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine;

  7. la certificazione di conformità delle copie dei verbali cartacei, esorbitando dai limiti segnati dalle suddette norme, resta di competenza esclusiva del cancelliere, quale pubblico ufficiale che ha formato il documento e ne detiene l'originale nel fascicolo d'ufficio.

In altri termini, il difensore può attestare la conformità solo quando è in possesso dell'originale o della copia conforme di un atto processuale di parte o di un provvedimento del Giudice o quando provvede all'estrazione di copie informatiche di atti presenti nei fascicoli telematici o trasmessi con modalità informatiche. Resta esclusa da tale potere la possibilità di attestare la conformità dei verbali di udienza redatti su supporto analogico. Tale potere è riservato al cancelliere, unico soggetto abilitato a certificare la corrispondenza tra copia e originale.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 27565 2025

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