Lunedi 5 Novembre 2012 |
Una recente norma a favore dei consumatori potrebbe in realtà rivelarsi dannosa in assenza di un’adeguata informazione.
NOTA BENE Il contenuto del presente articolo è divenuto obsoleto nella parte in cui tratta dei 15 giorni di copertura dopo la scadenza a seguito di una modifica introdotta dalla legge di conversione del decreto 179. Leggi l'articolo pubblicato. L’ art. 22 del D. L. 179/2012, ha introdotto l’art. 170-bis al codice delle assicurazioni private (D. Lgs 209/2005) eliminando il tacito rinnovo delle polizze assicurative per veicoli e natanti. Fino ad oggi la validità del contratto assicurativo per i 15 giorni successivi alla scadenza annuale della rata, in virtù dell’articolo 1899 del C. C. , era possibile nei casi in cui le polizze prevedessero il tacito rinnovo ed, ovviamente, in assenza di regolare disdetta o esercizio del diritto di recesso da parte dell’assicurato. In tutti gli altri casi…Leggi tutto… |
Giovedi 29 Aprile 2010 |
Pronunciandosi in una fattispecie relativa a contratto avente per oggetto un corso professionale, la Suprema Corte, interpretando unitariamente il criterio generale e le fattispecie tipizzate di cui all’art. 1469 bis c. p. c. (nella formulazione antecedente al d. lgs. n. 206 del 2005), ha ritenuto abusiva la clausola…
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