Scuola privata: revoca dell'iscrizione da parte del genitore e obbligo di pagamento della retta

Scuola privata: revoca dell'iscrizione da parte del genitore e obbligo di pagamento della retta
Martedi 6 Giugno 2017

Nel caso in cui un genitore dopo aver iscritto il figlio ad una scuola privata decide di revocare l’iscrizione è tenuto al pagamento della retta per l’intero anno?

La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 10910/2017, pubblicata il 5 maggio 2017, con la quale i Giudici di Legittimità hanno statuito che la revoca dell’iscrizione del figlio alla scuola privata da parte del genitore non obbliga quest’ultimo al pagamento della retta scolastica per l’intero anno.

IL CASO: Un istituto scolastico richiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del genitore di un ragazzo iscritto presso il suddetto istituto a titolo di pagamento della retta annuale della scuola.

Avverso la suddetta ingiunzione proponeva opposizione il genitore del ragazzo eccependo la vessatorietà di alcune clausole inserite nel contratto sottoscritto con l’istituto scolastico in quanto determinanti un significativo squilibrio tra consumatore e professionista.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e in subordine la riduzione della somma eventualmente dovuta e la compensazione con la quota di iscrizione già versata. In via incidentale chiedeva la restituzione di quest’ultima. Il Tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava la non vessatorietà della clausola che prevedeva l’obbligo del genitore di versare l’intera retta nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, sostenendo che la vessatorietà si configura solo nel caso di recesso del professionista e non quando il recesso viene esercitato dal consumatore.

La sentenza veniva riformata in appello. Con la sentenza di secondo grado i Giudici di appello ritenevano la suddetta clausola invalida in relazione all’art. 33, comma 3 lettera g) del Codice del Consumo anche per il fatto che il contratto prevedeva che in caso di mancato raggiungimento del numero idoneo per le formazioni delle classi, l’Istituto aveva la possibilità di sottrarsi all’obbligo di rendere le proprie prestazioni. La Corte di Appello rigettava l’appello incidentale proposto dal genitore circa la condanna dell’istituto alla restituzione della quota di iscrizione.

Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione l’istituto scolastico al quale resisteva il genitore formulando anche ricorso incidentale condizionato.
LA DECISIONE: Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno rigettato il ricorso principale proposto dall’istituto scolastico, dichiarato assorbito il ricorso incidentale del genitore e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, osservando che:

1. Si presume vessatoria la clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell’allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più quando, come nel caso, la somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso – che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista (Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 17 marzo 2010 n. 6481);

2. Una clausola che considera implicitamente il professionista responsabile solo nel caso di recesso colpevole è in contrasto con l’art. 1469 bis c.c. N. 7 (oggi corrispondente alla lettera g) dell’art. 33 del Codice del Consumo).

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza del 05/05/2017 n.10910

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