Con l'ordinanza del 22 maggio 2017 n. 12787 la Corte di Cassazione chiarisce la portata applicativa dei criteri di liquidazione del danno biologico previsto dal Codice delle Assicurazioni per le c.d. “micropermanenti”.
Il caso: la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da M.P. rideterminava (in misura più contenuta) l'importo posto a oggetto della condanna pronunciata dal giudice di primo grado a carico dell'appellante per il risarcimento dei danni subiti da C.P. a seguito dell'aggressione fisica dalla stessa subita per mano del medesimo M.P..
A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale riteneva non giustificati gli importi liquidati dal giudice di primo grado a titolo risarcitorio, disponendone la riduzione in conformità al ritenuto diverso periodo diinabilità temporanea (totale e parziale) sofferto dalla danneggiata, e in relazione alle tabelle previste dall'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005.
Avverso la sentenza d'appello, propone ricorso per cassazione C.P., deducendo la violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c “per avere il giudice di appello liquidato in proprio favore un importo, a titolo di risarcimento del danno alla persona, del tutto insufficiente, peraltro determinato sulla base di parametri inidonei a soddisfare un risarcimento congruo ed integrale sul piano equitativo, senza neppure una adeguara personalizzazione di tutti i profili del danno non patrrimoniale subito”.
La Cassazione, nel ritenere fondata la doglianza, osserva che:
- l'avvenuta liquidazione del danno alla persona disposta dalla Corte d'appello in via equitativa sulla base dell'art. 139 cod. ass. risulta compiuta sulla base di un'errata applicazione delle norme di legge;
- per consolidato orientamento, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali;
- pertanto, non costituendo il richiamo ai parametri di cui all'art. 139 cit., un valido riferimento ai fini della liquidazione dei danni derivanti da fatti diversi da un sinistro stradale, la determinazione del quantum dovuto in favore dell'odierna ricorrente in applicazione di quei parametri deve ritenersi avvenuta in violazione dell'art. 2056 c.c.
Esito del ricorso: cassa con rinvio la sentenza.
Calcolo danno biologico per lesioni micropermanenti.