Quali rimedi esperibili in caso di rigetto del piano del consumatore in sede di reclamo

Quali rimedi esperibili in caso di rigetto del piano del consumatore in sede di reclamo

E’ ricorribile in Cassazione il decreto con il quale il Tribunale in sede di reclamo annulla il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della legge n. 3 del 27 gennaio 2012?

Lunedi 22 Gennaio 2018

A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19117 del 1 agosto 2017, con la quale i Giudici di legittimità hanno affermato che il decreto non è ricorribile per Cassazione in quanto al debitore non è preclusa la possibilità di presentare un altro piano di ristrutturazione dei debiti.

IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini nasce dal ricorso avverso il decreto con il quale il Tribunale in accoglimento del reclamo promosso da una banca aveva annullato il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato da un cittadino ai sensi della legge n. 3 del 2012.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed evidenziato che:

  1. ai sensi dell’articolo art. 12, comma 2, della legge n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall’articolo 737 e seg. c.p.c.;

  2. il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;

  3. decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca, come previsto dall’art. 742 cpc. Quest’ultima disposizione rientra esplicitamente tra le norme richiamate dall’art. 12, comma 2 della legge n. 3 del 2012;

  4. i suddetti decreti non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.;

  5. come già affermato dalla stessa Corte di legittimità, il decreto con il quale viene rigettato il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui alla Legge n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione (v. Cass. n. 1869-16);

  6. uguale connotazione possiede il decreto emesso a seguito del reclamo avverso il provvedimento di omologazione e pertanto anche in questo caso non è preclusa al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge;

  7. l'inciso di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato, come nella specie, in sede di reclamo.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 19117 del 01/08/2017

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