La prima sezione della Suprema Corte, con pronuncia n. 371 del 10 gennaio 2018, confermando il proprio orientamento, afferma che il garante autonomo può legittimamente sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica.
IL CASO. I signori (omissis), nella qualità di garanti, proponevano opposizione avverso decreto ingiuntivo, eccependo sia la nullità delle garanzie fideiussorie prestate, in difetto della previsione dell'importo massimo garantito e sia l'addebito di interessi superiori a quelli convenzionalmente pattuiti ovvero a quelli legali.
Esperita la consulenza tecnica di ufficio, gli opponenti venivano condannati al pagamento.
Tale pronuncia veniva confermata anche dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1709/2011 del 17.05.2011, avverso la quale i signori (omissis) proponevano ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, due motivi di gravame:
- violazione o falsa applicazione dell'art. 1938 c.c.: in sintesi, censuravano la decisione impugnata laddove riteneva che il garante non potesse opporre al beneficiario l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi; - violazione o falsa applicazione degli art.li 1283 e 1421 c.c.: in sintesi, assumevano che, in presenza di anatocismo vietato, gli interessi a debito del correntista andassero calcolati senza operare alcuna capitalizzazione e che tale nullità fosse rilevabile anche d'ufficio, in fase di gravame.
LA DECISIONE.
Relativamente al primo.
Già con sentenza del 18 febbraio 2010, n. 3947, le Sezioni Unite hanno chiarito che “l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o altra causale”, in altre ipotesi, ovvero:
- quando le eccezioni attengono alla validità del contratto di garanzia; - quando le eccezioni ineriscono al rapporto tra garante e beneficiario;
- quando il garante fa valere l'inesistenza del rapporto garantito;
- quando la nullità del contratto base dipende da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa;
- quando il contratto di garanzia tende ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.
In tale prospettiva, tra l'obbligazione autonoma di garanzia ed il rapporto debitorio principale vi è un "semplice collegamento e coordinamento".
Ciò posto, chiarisce la Corte, le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullità per contrasto con norme imperative.
Il caso di specie attiene al regime anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 che, in conformità all'art. 120 T.U.B. (così come novellato dall’art. 25 d.lgs. n. 342/1999), ha ammesso l’anatocismo quando è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Per tale presupposto, la clausola contrattuale con cui, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 342/1999, viene pattuita la capitalizzazione degli interessi debitori, è affetta da radicale nullità per violazione del precetto di cui all'articolo 1283 c.c..
Di conseguenza, il garante autonomo è legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica ogni qualvolta violi le prescrizioni di legge: diversamente, si consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato vietato dall'ordinamento.
Sicché ed in conclusione, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista ovvero l'addebito di interessi anatocistici non dovuti, la Banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; né essa può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. 25.11.2010, n. 23974; Cass. 20.04.2016, n. 7972; Cass. 18.09.2014, n. 19696; Cass. 26.01.2011, n. 1842).
Relativamente al secondo.
Confermando il proprio orientamento, la Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità della clausola anatocistica può essere rilevata d'ufficio anche in fase di gravame (Cass. 25.11.2010, n. 23974; Cass. 10.10.2007, n. 21141; Cass. 01.03.2007, n. 4853) e pertanto, ben può essere dedotta anche nella comparsa conclusionale d'appello (Cass. 28.10.2005, n. 21080).
Non solo.
Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale relativa alla capitalizzazione, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. SS.UU. 02.12.2010, n. 24418).