Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 19117 del 01/08/2017

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 19117 del 01/08/2017
Lunedi 22 Gennaio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4963-2016 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

- ricorrente -

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NOLE', rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ROSARIA DE SIMONE;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Svolgimento del processo

che:

T.S. propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale di Napoli, in data 18-1-2016, accogliendo il reclamo di Unicredit s.p.a., ha annullato il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della L. n. 3 del 2012;

Unicredit resiste con controricorso;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

che:

ai sensi della L. citata art. 12, comma 2, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e seg. c.p.c.);

il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;

in base all'art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca; ...

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