Lunedi 5 Novembre 2012 |
NOTA BENE
Il contenuto del presente articolo è divenuto obsoleto nella parte in cui tratta dei 15 giorni di copertura dopo la scadenza a seguito di una modifica introdotta dalla legge di conversione del decreto 179. Leggi l'articolo pubblicato.
L’ art. 22 del D.L. 179/2012, ha introdotto l’art. 170-bis al codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209/2005) eliminando il tacito rinnovo delle polizze assicurative per veicoli e natanti.
Fino ad oggi la validità del contratto assicurativo per i 15 giorni successivi alla scadenza annuale della rata, in virtù dell’articolo 1899 del C.C., era possibile nei casi in cui le polizze prevedessero il tacito rinnovo ed, ovviamente, in assenza di regolare disdetta o esercizio del diritto di recesso da parte dell’assicurato.
In tutti gli altri casi la polizza assicurativa perdeva comunque la sua efficacia alle ore 24.00 del periodo di validità indicato nel contratto di assicurazione ma è bene precisare che le polizze a rinnovo esplicito sono in numero assai inferiore rispetto al totale.
Il decreto 179/2012 ha introdotto nel codice delle assicurazioni private una norma in base alla quale le nuove polizze R.C.A. non possono più essere rinnovate automaticamente facendo quindi venir meno una delle condizioni per applicare la cosiddetta “tolleranza dei 15 giorni”, come giustamente rilevato in un articolo del sito Laleggepertutti.it.
Bisognerà prestare quindi la massima attenzione alla scadenza della polizza ed alle comunicazioni che le compagnie inviano prima della scadenza stessa, perché in caso di mancato rinnovo, oltre a non essere coperti in caso di sinistro, si rischia il sequestro del veicolo ai sensi dell’articolo 193 del Codice della strada, oltre alle sanzioni pecuniarie previste (da euro 798 a euro 3.194).
La norma si estende inoltre a tutti gli altri contratti stipulati in abbinamento alla polizza principale (ad es: infortunio del conducente, polizza cristalli, furto-incendio ecc.).
Per i contratti già stipulati con la clausola di tacito rinnovo, la nullità di tali clausole scatterà a partire dal 1° gennaio 2013 mentre per le nuove polizze stipulate a partire dal 20/10/2012, data dell’entrata in vigore del decreto, tale formula non è più possibile da parte delle compagnie di assicurazione.
Il comma 3 dell’art. 22 dispone infine che per i contratti già stipulati con la clausola del tacito rinnovo “è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto”.
Riportiamo per completezza il testo dell’art. 170-bis aggiunto al codice delle assicurazioni private.
Art. 170-bis. D.Lgs 209/2005
Durata del contratto
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013."